Utilizzazione per docenti sovrannumerarari, ITP, immessi in ruolo nel 2015 senza scuola. Differenza tra domanda e assegnazione ufficio

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Le utilizzazioni, come i trasferimenti, possono essere disposte sia a domanda che d’ufficio in relazione alla situazione del docente che presenta domanda e in relazione alle richieste espresse nella domanda e alla possibilità di soddisfarle.

La differenza sostanziale che c’è tra l’utilizzazione a domanda e l’utilizzazione d’ufficio riguarda la scuola attribuita al docente che ottiene il movimento che, nel primo caso (a domanda) è una scuola richiesta nelle preferenze, mentre nel secondo caso (d’ufficio) è una scuola non richiesta.

Il docente con scuola di titolarità o di incarico triennale che, avendo i requisiti per chiedere utilizzazione presenta la domanda, se non può essere accontentato per nessuna delle preferenze espresse non otterrà l’utilizzazione e il prossimo anno lavorerà nella scuola di titolarità o di incarico triennale. Per questi docenti, quindi, l’utilizzazione potrà essere solo a domanda.

Il docente in esubero su ambito o provincia, non avendo una scuola di titolarità o di incarico triennale dove poter prestare servizio il prossimo anno, deve essere obbligatoriamente utilizzato con l’attribuzione, anche d’ufficio, se non può essere accontentato in una delle preferenze espresse nella domanda, di una scuola dove lavorerà nel prossimo anno scolastico.

Quali categorie di docenti possono essere utilizzate d’ufficio?

Sonno diverse le categorie di docenti che potrebbero essere utilizzate d’ufficio per l’anno scolastico 2017/18, categorie di seguito indicate:

a) docenti soprannumerari, titolari su ambito e senza incarico triennale

b) docenti immessi in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell’art.1 della legge 107/2015, che non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità al termine delle operazioni di mobilità e sono rimasti in carico alla provincia di immissione in ruolo, vengono assegnati d’ufficio, per il solo anno scolastico 2017/18, ad una scuola, al termine delle operazioni di mobilità annuale, anche in soprannumero

c) docenti in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi intensivi oppure i docenti in esubero che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione professionale, possono essere utilizzati sul sostegno anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi

d) gli insegnanti tecnico-pratici in esubero, in possesso del titolo di studio che consente l’accesso ad altra classe di concorso, sia appartenente alla tabella A che alla tabella B del DPR n.19/2016, in mancanza di disponibilità nelle preferenze richieste, possono essere utilizzati d’ufficio su cattedre o posti per le quali hanno titolo. Nel caso di utilizzazione in classe di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggiore trattamento economico spettante

L’utilizzazione d’ufficio, quindi, può riguardare, oltre che la classe di concorso o grado di istruzione di titolarità, anche altre classi di concorso o altro grado di istruzione, come abbiamo chiarito nel nostro articolo

In questo caso l’utilizzazione d’ufficio potrà riguardare un unico grado di istruzione e seguirà il seguente ordine:

a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;

b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;

c) insegnamenti a cui si può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.

Tutto su utilizzazioni e assegnazioni

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