Titolarità su scuola: da quest’anno docenti di ruolo la perderanno, quali i casi

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I docenti che oggi hanno la titolarità su scuola continueranno a conservarla per sempre o rischiano di perderla per diventare titolari su ambito? Subiranno anch’essi la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici? Firmeranno anch’essi un contratto triennale?

Una garanzia che questo non accada ce la dà la stessa legge 107 che al comma 73 prevede che “il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza“.
Quindi, nei prossimi anni, se il docente non va in sovrannumero e se non chiede la mobilità, dovrebbe conservare la titolarità su scuola.
Sono solo questi i due casi in cui il docente può perdere la titolarità su scuola, previsti dallo stesso comma 73 che recita: “Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali” (in deroga solo per quest’anno, con la possibilità di scelta di 5 scuole prevista dal CCNI sulla mobilità 2017/18) .

Qualcosa, però, sta già cambiando! Ai sensi della nota n. 237 del 31.01.2017, dal prossimo 1° settembre 2017 i docenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado non saranno più titolari nelle scuole di attuale titolarità ma diventeranno titolari sulla intera istituzione scolastica in cui è compresa la scuola. Ad esempio, un docente titolare in una scuola, ubicata in una sezione staccata in un comune diverso da quello in cui risulta ubicata la sede centrale, perderà la titolarità nella sezione staccata e la assumerà sull’intero istituto. Questo vale anche per chi sceglie le 5 scuole previste nella mobilità 2017/18: una volta ottenuto il trasferimento, sarà poi il Dirigente scolastico a destinare il docente su una delle sezioni staccate dell’istituto.

Con il pensionamento dei docenti più anziani, con l’avvicendamento dei docenti neoassunti, la titolarità su scuola è destinata a scomparire negli anni futuri a favore della titolarità su ambito con conseguente chiamata su scuola da parte dei Dirigenti scolastici.

Potrebbe, però, accadere che l’eccezionalità prevista dal comma 73 possa essere abrogata da norme successive per i seguenti ordini di ragione:

si avrebbero all’interno dello stesso istituto due tipologie di docenti:
– docenti titolari di ambito chiamati dal Dirigente scolastico che conferisce loro un incarico triennale sulla scuola, in coerenza con il PTOF, con la possibilità che il dirigente possa non rinnovare l’incarico, se le attività e le competenze dei docenti risultino non in coerenza con il Piano dell’offerta formativa (comma 80 della legge 107);
– docenti titolari di Istituto con incarico a tempo indeterminato indipendentemente da quanto prevede il Piano triennale dell’Offerta Formativa.

ci sarebbero difficoltà ad individuare i docenti soprannumerari:
– con le due tipologie di docenti su descritte, se dovesse esserci la contrazione di una cattedra su cui operano due docenti, uno con titolarità su scuola e l’altro con titolarità su ambito, chi dei due diventa soprannumerario? Varrà comunque il punteggio indipendentemente della differente titolarità?

non c’è coerenza tra quanto prevede il comma 78 e il comma 80 con l’eccezionalità prevista dal comma 73 della legge 107:
– comma 78: “Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.
– comma 80: “Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.

parte da quest’anno la valutazione dei Dirigenti scolastici e dal prossimo anno scolastico la retribuzione di risultato sarà legata agli esiti della valutazione:
– i Dirigenti scolastici, al fine del raggiungimento degli obiettivi loro affidati, non gradiranno la presenza a scuola di docenti con incarico a tempo indeterminato senza la possibilità di chiamata diretta con la valutazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali per l’affidamento dell’incarico triennale rinnovabile.

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