Supplenze: limite 36 mesi su posto vacante. Dubbio su posti al 30 giugno, Miur non emana nota

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Il limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante e disponibile, così come previsto dal comma 131 della legge 107/2015, decorre dal 1° settembre 2016. Su questo ormai non c’è alcun dubbio, dopo i chiarimenti ufficiali del Ministro durante una audizione parlamentare del 21 settembre scorso.

Da allora però i sindacati hanno più volte richiesto agli uffici del Miur l’emanazione di una nota di chiarimenti da diffondere presso le segreterie scolastiche, al fine di evitare le storture alle quali abbiamo dovuto assistere ad inizio anno scolastico, a causa di Dirigenti Scolastici impreparati. Dirigenti Scolastici non assegnano supplenze a docenti con 36 mesi di servizio. Caos nomine

Da allora però il Miur tace. Il sospetto è che, ancora una volta, l’inghippo sia sulle supplenze attribuite al 30 giugno nonostante si tratti di posti vacanti e disponibili. E di volta in volta spetta al docente individuare la tipologia di posto che sta occupando.

Ci si chiede anche chi e come certificherà il servizio svolto da ciascun docente. Si era parlato di una funzione SIDI che dovrebbe tenere sotto controllo i contratti stipulati, ma dalle segreterie ci dicono di non aver ricevuto ancora nulla.

Superato il tetto dei 36 mesi di supplenza – anche non continuativi –  il docente non potrà avere più incarichi su questa tipologia di supplenza.

Questo non vuol dire – come genericamente si afferma  sui social, creando molta confusione – che non si potrà più insegnare, ma che ci saranno determinate supplenze alle quali il docente non potrà accedere.

Supplenze docenti e ATA a.s. 2016/17. Nomine e sanzioni, delega, spezzoni pari o inferiori a 6 ore. La circolare Miur

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