Studente colpito da un martello si rompe un dente, di chi è la colpa?

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Il Tribunale di Roma con Sentenza del 23-01-2017 affronta il caso di infortunio di uno studente avvenuto a scuola durante la lezione.

Nello specifico, durante la lezione una docente aveva assegnato agli alunni il compito di formare, all’interno dell’aula, dei gruppi di lavoro al fine di rappresentare graficamente con disegni e scritte, su cartelloni 1 m x 1 m, i diversi modi di preghiera delle varie religioni. In tale contesto, l’alunno x chiedeva all’insegnante il permesso di appendere il proprio cartellone sull’apposita base di legno fissata sulla parete dell’aula.

La docente acconsentiva ed indicava al predetto alunno di recarsi dai bidelli e farsi consegnare un martello e delle punte da disegno o chiodini all’uopo occorrenti. Rientrato in aula con il martello, l’alunno si dirigeva verso il banco ove era seduta la S. con altre compagne, affermando scherzosamente che se qualcuna di loro avesse poggiato sul banco il telefono cellulare egli l’avrebbe colpito con il martello.

Nell’atto di simulare il gesto di colpire, portando in alto il martello e proiettandolo davanti di fronte a sé verso il banco delle alunne, il corpo metallico del martello fuorusciva dall’impugnatura andando a colpire all’altezza della bocca la minore S., che cominciava a sanguinare riportando la rottura di un dente.

La minore veniva quindi accompagnata presso l’infermeria della scuola e, successivamente, presso l’Ospedale dai propri genitori chiamati dall’Istituto. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di responsabilità civile ex art. 2048 cod. civ., il dovere di vigilanza dell’insegnante per il danno subito dall’allievo – obbligo la cui estensione va commisurata all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto – presuppone che l’allievo gli sia stato affidato.

“ Pertanto colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l’incolumità dei discenti minori” (ex plurimis, Cass. n. 2272/2005; si veda altresì, Cass. n. 2413/2014, che esprime il consolidato orientamento secondo cui “La responsabilità dell’istituto scolastico per i danni che l’allievo causa a sé stesso ha natura contrattuale e, dunque, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., l’istituto ha l’onere di provare che il danno sia stato determinato da causa non imputabile alla scuola o all’insegnante, per la cui dimostrazione occorre che siano provate le misure adottate dai docenti per evitare il verificarsi di eventi dannosi”)”.

Il Tribunale ha condannato il M.I.U.R., al risarcimento del danno in favore della parte attrice nella misura di Euro 1.040,50, oltre Euro 411,66 per spese mediche sostenute ed Euro 6.400,00 per spese mediche future, nonché 2.800,00 per spese legali.

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