Riforma reclutamento, docenti dovranno svolgere sia tirocinio diretto che indiretto. Le modalità e la sua valutazione
Una delle novità introdotte dal decreto sul nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado, attuativo della legge n. 107/2015, è rappresentata dal percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), dopo il quale si può conseguire l’immissione in ruolo e al quale si accede previo superamento del concorso.
Il percorso FIT è selettivo, considerato che gli aspiranti docenti devono superare esami intermedi e finali: al termine del primo anno, per passare al secondo, devono conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario oppure il diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico (quest’ultimo riguarda i docenti di sostegno); al termine del secondo anno devono superare un ulteriore esame per passare al terzo; al termine di quest’ultimo devono superare l’esame conclusivo dell’interno percorso.
Durante tutto il percorso FIT, compreso il primo anno, gli aspiranti docenti devono svolgere, tra le altre cose, attività di tirocinio diretto e indiretto.
Il tirocino è disciplinato dall’articolo 12 del decreto, il cui primo comma così recita: “Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. […]”
L’aspirante docente svolge il tirocionio sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di un tutor universitario.
Tirocinio diretto
Il tirocinio diretto è svolto presso le scuole accreditate dal Miur.
Una scuola polo coordina le istituzioni scolastiche accreditate facenti parte dello stesso ambito territoriale.
Il tirocinio diretto consiste in attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e consiste inoltre in attività funzionali all’insegnamento.
Le suddette attività sono svolte sotto la guida del tutor scolastico (che è un docente della scuola stessa in cui si svolge il tirocinio), in collaborazione con il tutor coordinatore.
Tirocinio indiretto
Il tirocinio indiretto è svolto presso le Università o le Istituzioni AFAM (dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).
Il tirocinio indiretto consiste in attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto.
Mentre, dunque, il tirocinio diretto vede il docente “operativo”, quello indiretto lo impegna in una sorta di attività metacognitiva, tramite la quale ripercorrere l’attività svolta al fine di valutarla, individuandone i punti di forza e quelli da potenziare.
Tale tirocinio è svolto sotto la guida del tutor universitario o accademico (che è un professore dellUniversità/Istituzione AFAM stessa in cui si svolge il tirocinio), in collaborazione con il tutor coordinatore.
Valutazione e obbligatorietà dell’attività di tirocinio
Al termine del tirocinio è prevista una valutazione finale che si focalizza sul grado di sviluppo delle competenze professionali dell’asprirante docente, attinenti agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali all’interno della classe e della scuola.
Il numero di ore di tirocinio diretto e indiretto, che l’aspirante docente deve svolgere, sarà stabilito dal decreto che il Miur dovrà emanare ai sensi dell’articolo 9 del decreto.
La frequenza del tirocinio diretto e indiretto è obbligatoria.