Responsabilità della vigilanza degli alunni con Bes e compresenza

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La vigilanza e la responsabilità degli alunni con Bes (bisogni educativi speciali) non può essere demandata ai soli insegnanti di sostegno Sentenza Consiglio di Stato, IV Sezione 28 febbraio 2002 n. 1204

“All’insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell’insegnamento: egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell’attività di insegnamento sia per l’alunno certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato – Piano Educativo Personalizzato”.

L’uscita degli allievi dalla classe per attività di aggregazione (es. classi aperte, raggiungimento degli obiettivi di autonomia e di comunicazione previsti dal  Pei e dal Pdp anche da parte del servizio educativo specialistico) non esclude da  responsabilità dirette il dirigente scolastico (omissione rispetto agli obblighi  organizzativi e di controllo e di custodia ex art. 2043 e 2051 c.c. e art. 25 decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165), i docenti artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice  Civile, gli educatori del servizio specialistico e tutto il personale della scuola.
Art. 61 legge 312 del 1980 Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale  direttivo, docente, educativo e non docente “La responsabilità patrimoniale del  personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per  danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza
sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.
Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.
La compresenza del servizio educativo con l’insegnante di classe (sia esso curricolare o di sostegno) e la necessaria richiesta di ore in deroga da parte del dirigente scolastico e Glhi deve poter trovare applicazione nella Sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013 Corte di Cassazione – Responsabilità della scuola per violazione degli obblighi di protezione e vigilanza “La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti
all’ apparato organizzativo dello Stato, accanto all’ obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’ incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui
competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo”.
Il processo dell’integrazione richiede un confronto diretto ed esaustivo tra tutte le parti coinvolte alla ricerca di soluzioni efficaci per le problematiche urgenti.
La vigilanza degli alunni rimane l’obiettivo principale.
Giuseppe Argiolas
Direttivo Nazionale CIIS (Coordinamento italiano insegnanti di sostegno).

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