Nel 2018 fase transitoria per ruolo ad abilitati e non abilitati con 3 anni servizio. Non servono i 24 CFU, le procedure

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La pubblicazione del DM n. 616 del 10 agosto 2017, disciplinante le modalità di acquisizione dei 24 CFU necessari ai laureati per partecipare al concorso a cattedra 2018, secondo le nuove disposizioni del D.lgs. n. 59/2017, sta creando un po’ di confusione tra i precari della scuola secondaria di I e II grado.

Evidenziamo che il conseguimento dei 24 CFU non riguarda i docenti aventi i requisiti per partecipare alla fase transitoria prevista dal succitato D.lgs. n. 59/2017.

Ricordiamo che la predetta fase transitoria condurrà al ruolo, prima dell’entrata a regime del nuovo sistema, i docenti della secondaria iscritti in GaE (ai quali è riservato annualmente il 50% dei posti disponibili, sino al loro esaurimento), i docenti inseriti nelle GM 2016 (ai quali è riservato annualmente il restante 50% dei posti disponibili, sino alla vigenza delle medesime GM), i docenti già abilitati e i docenti non abilitati con 3 anni almeno di servizio.

Ricordiamo in questa scheda cosa prevede il decreto per gli abilitati e per i  non abilitati con 3 anni almeno di servizio.

Procedura concorsuale docenti abilitati

Per i docenti abilitati e specializzati il percorso, che condurrà all’immissione in ruolo, consiste nella partecipazione ad una procedura concorsuale per soli titoli e un colloquio non selettivo.

Il colloquio è di natura didattico-metodologica e non prevede un punteggio minimo.

I docenti partecipanti saranno graduati, in una graduatoria regionale di merito ad esaurimento, sulla base dei titoli e della valutazione del colloquio (che peserà per il 40% rispetto ai titoli).

L’ammissione alla graduatoria regionale di merito avviene a domanda degli interessati.

Dalla predetta graduatoria i docenti saranno poi ammessi, per scorrimento, ad un percorso di un solo anno corrispondente al terzo del percorso FIT (vedi di seguito), superato il quale potranno accedere al ruolo.

Ammessi al percorso FIT (III anno) i docenti saranno cancellati da tutte le graduatorie di merito, ad esaurimento e di istituto in cui sono inclusi.

N.B. Fase transitoria per il ruolo di abilitati e non abilitati con 3 anni di servizio: depennamento da graduatoria solo dopo contratto per III anno FIT

Possono partecipare alla procedura i docenti abilitati o specializzati alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2017). E’ prevista una deroga per i docenti che si specializzeranno entro giugno 2018 (TFA sostegno III ciclo), i quali sono ammessi con riserva alla procedura.

La partecipazione alla procedura concorsuale è consentita in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

Non possono partecipare alla procedura i docenti di ruolo.

La procedura concorsuale è bandita entro febbraio 2018.

Ciascuna graduatoria di merito regionale e’ soppressa al suo esaurimento.

Il bando, i termini, le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili e la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con apposito decreto Miur, da approvare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2017).

Procedura concorsuale docenti non abilitati con 3 anni di servizio

Per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio (per il requisito dei 3 anni vedi di seguito), è previsto un concorso riservato, consistente in una prova scritta e una orale, vinto il quale si viene ammessi (con le dovute deroghe relative agli anni di frequenza e ai crediti da acquisire) al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il terzo anno. Superato il percorso FIT si accede al ruolo.

Queste le tappe, nello specifico, le tappe che condurranno al ruolo:

 partecipazione a speciali sessione concorsuali loro riservate;
 svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova scritta, il cui obiettivo è di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta;
 svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova orale di carattere didattico-metodologico;
 accesso, dopo il superamento del concorso e per scorrimento della graduatoria di merito regionale, al primo anno del percorso FIT, al fine di acquisire il diploma di specializzazione;
 esonero delle attività del secondo anno del percorso FIT e dall’acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno;
 svolgimento supplenze nel corso del terzo anno su posti vacanti nell’ambito territoriale di appartenenza.

Al termine del terzo anno del precorso, previo superamento dell’esame finale, si accederà al ruolo. La scelta dell’ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell’accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell’ordine della graduatoria stilata in base al punteggio conseguito nell’esame finale.

La procedura concorsuale è bandita entro il 2018 ed ha cadenza biennale.

Il requisito dei 3 anni di servizio anche non continuativo deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli
negli otto anni precedenti.

La partecipazione alla procedura concorsuale è consentita in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno, fermo restando il requisito complessivo dei tre anni.

Il contenuto del bando della procedura concorsuale, i titoli valutabili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli e la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con apposito regolamento e decreto Miur, da approvare rispettivamente entro 180 giorni ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

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