Quelli che… hanno lavorato nelle scuole paritarie ma il servizio non vale per la mobilità. Lettera

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Nell’ultimo periodo, contestualmente alla contrattazione per la mobilità 2017-2018, si è molto discusso sui contributi dello Stato alle scuole paritarie.

La conclusione di ricerche e analisi è stata che lo Stato, grazie alle scuole paritarie, risparmia 5974 euro a studente, ovvero un totale di 6,3 miliardi di euro all’anno.

Nell’ipotesi di mobilità 2017-2018, firmata la sera del 31 gennaio scorso, i dirigenti del MIUR hanno riservato un “Premio Speciale” ai docenti delle scuole paritarie, per il loro contributo a questo risparmio, infatti, in questa occasione speciale gli hanno attribuito, in via eccezionale, il “Non riconoscimento del servizio svolto nella scuola paritaria”!!!

Nella loro immensa generosità si sono voluti superare ampliando il divario di punteggio tra il servizio pre ruolo paritario e quello statale, da 0/3 a 0/6, scavando così un solco tale da rendere, probabilmente, semplice atto formale la domanda di trasferimento, in quanto le possibilità saranno quasi nulle. Sembrerebbe che, secondo l’apparato dirigenziale del MIUR, ministra – sottosegretari – capo di gabinetto – dirigenti, l’alunno della scuola paritaria che ha conseguito un titolo di studio di pari valore di quello della scuola statale, sia un autodidatta. Egli, infatti, non viene accolto in un’aula, non ha svolto attività didattiche o progettuali con una guida e/o un soggetto che gli abbia spiegato contenuti e lo abbia aiutato nell’apprendimento delle nuove conoscenze, che abbia contribuito alla formazione della sua personalità collaborando educativamente con la famiglia. Nel suo percorso di studi non ha avuto qualcuno che gli abbia proposto verifiche o prove scritte con annesse correzioni e spiegazioni degli eventuali errori commessi, gli abbia fatto attività di recupero, potenziamento o valorizzazione delle sue eccellenze, che ne abbia verificato il grado delle conoscenze acquisite e/o delle competenze sviluppate; infine, l’aspetto più sorprendente, ha svolto gli Esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione senza insegnanti e ha conseguito il titolo di studio DA SOLO!!!

Un po’ di sana ironia per spiegare qual è il senso del diritto negato da parte del MIUR anche in quest’altra contrattazione, come già accaduto nelle precedenti, perché tutto quanto fatto dal docente nei suoi anni di servizio nella scuola paritaria valgono ZERO punti per la mobilità e la ricostruzione di carriera. Insomma, per il MIUR il lavoro dei docenti nelle scuole paritarie e gli anni trascorsi in quegli istituti è come se non fossero mai esistiti!!!

Eppure al Miur conoscono queste gravi mancanze, perché l’erroneità delle decisioni dell’amministrazione, prese di concerto con i sindacati rappresentativi, è supportata dalle sentenze dei tribunali del lavoro con i giudici che hanno deciso di riformulare i trasferimenti nel rispetto della normativa nazionale e continentale, oltre che del principio del merito sul lavoro.

Una ministra che aveva promesso di ascoltare tutti e che, come ex sindacalista, avrebbe dovuto tutelare gli interessi di TUTTI i docenti ha fatto lei per prima distinzioni, facendo fronte comune con i suoi ex colleghi sindacalisti. Questi ultimi si affannano a precisare che per loro il servizio è solo quello statale, ma quando si tratta di accettare iscrizioni o quote di associazione non ti chiedono dove hai svolto il tuo servizio!!! Inoltre, sia lei che i suoi ex colleghi hanno, stranamente, dimenticato che i contratti collettivi possono derogare alla legge quando prevedono un trattamento più favorevole per il lavoratore rispetto a quello previsto dalle disposizioni legislative. Nel caso specifico è facile dedurre che la disposizione del CCNI dell ́8 aprile 2016 e quella prevista nella bozza firmata il 31 gennaio 2017 sia sfavorevole al lavoratore perché penalizza tutti i docenti che hanno svolto il loro servizio d ́insegnamento presso le scuole paritarie, in virtù della piena equiparazione tra queste ultime e le scuole statali riconosciuta a far data dall ́anno 2000.

Quello che stupisce, inoltre, è l’atteggiamento del MIUR che continua a ignorare le leggi e le normative di riferimento evidenziando vere e proprie contraddizioni giuridiche insite in tale atteggiamento discriminatorio. Infatti:

1. la Legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione» all’art.1 recita: «il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;

2. l’art.1 bis D.L. 250/05, precisa che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”.

3. la Legge sulla Parità Scolastica (n. 62/2000), attraverso il Decreto Legge n. 255 del 03/07/2001 art. 2.2, convertito in Legge 333/01 ha disposto che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nella scuole statali”, (norma riconosciuta legittima e costituzionale dal Consiglio di Stato con la sentenza 1102/2002), dando così pari dignità al servizio prestato nelle scuole paritarie, ma non si è occupata, purtroppo, di disciplinare il riconoscimento dello stesso come pre ruolo ai fini della mobilità e/o della ricostruzione della carriera;

4. il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera è regolato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, antecedente all’approvazione della Legge sulla parità scolastica; detto decreto legislativo, all’art. 485, commi 1 e 3, stabilisce che il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo;

5. l’art. 2 del D.L. 255/2001 convertito in legge 333/01 prevede che “il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie di cui alla Legge 62/2000 è riconosciuto e valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie istituite quali permanenti con Legge 124/99 e trasformate ad esaurimento con Legge 296/06;

6. il servizio svolto nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado è stato riconosciuto nella valutazione dei titoli, lettera D.1.1 del Concorso docenti 2016, in base al comma 114, lettera b) della Legge 107/2015, e – come esplicitato nella bozza di regolamento per il Concorso a Dirigenti Scolastici pubblicata in data 15 giugno 2016 – anche come criterio di ammissione al suddetto concorso (vedasi art. 6), in quanto si richiede che il candidato abbia “maturato nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione un servizio non inferiore a sessanta mesi, anche non continuativi, incluso quello svolto con contratti a tempo determinato”;

7. la Legge 27/2006 (art. 1 bis, c. 2) afferma che “la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, c. 6 della citata Legge n. 62/2000” che recita “Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità”. Non si comprende quindi la base giuridica che vieta il riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti paritari quando questi – per legge – sono soggetti al controllo degli uffici periferici del Ministero. Si tenga pure in considerazione che la Legge 107/2015 (art. 1, c. 152) impegna il Ministero ad attivare un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica;

8. la mancata piena valorizzazione del servizio prestato nelle scuole paritarie comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 della

Costituzione), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. Inoltre, nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitino il diritto dei lavoratori pubblici a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva agli altri lavoratori. Si avvalora, quindi, il principio di non discriminazione, formatosi intorno alle sentenze relative alla Direttiva Europea 70/99, che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola.

Infine, dopo questa ingiusta e perpetuata incoerenza, tocca anche leggere poi, tra le tante, una dichiarazione del Sottosegretario Gabriele Toccafondi resa a Orizzonte Scuola il 5 febbraio u.s., nell’ambito dei contributi alle scuole paritarie….”si deve evidenziare inoltre che i medesimi contributi, annualmente assegnati, pari a circa 500 milioni di euro, consentono un risparmio di spesa per lo Stato pari a 6 miliardi, considerato che il costo medio per studente di scuola statale è 6.800 euro circa e quello per studente di scuola paritaria è di 500 euro l’anno. Tali erogazioni consentono di fornire un servizio pubblico, in considerazione dei costi che lo Stato dovrebbe sostenere, e che non potrebbe garantire se non attraverso le 13 000 scuole paritarie.

Quindi riviene da chiedere: i docenti che hanno lavorato e lavorano anche e non solo nelle scuole paritarie chi e che cosa sono per il MIUR???

Sembrerebbe che la questione sia solo e soltanto “una storia tutta italiana”….Nei paesi europei esiste la “professione docente” a cui si arriva, naturalmente, attraverso un percorso di studi e di formazione…

TUTTI i docenti sono uguali e non ci sono distinzioni a seconda del servizio. Il reclutamento è:

 aperto, soprattutto, ossia responsabilità della scuola a volte coadiuvata dall’autorità locale;

 per concorso pubblico organizzato dall’autorità centrale;

 attraverso liste di candidati, presentazione di candidature attraverso nomi e qualifiche (solo l’Italia e il Portogallo presentano liste di candidati…).

Le scuole equivalenti delle nostre paritarie sono naturalmente riconosciute dallo Stato che, in alcuni paesi come Belgio – Regno Unito – Irlanda – Germania e Francia, contribuisce o paga completamente lo stipendio dei docenti.

Anche il “datore di lavoro”, ossia l’organo che ha la diretta responsabilità della nomina degli insegnanti, che definisce le loro condizioni di lavoro (in collaborazione con altri partner, se del caso) e garantisce che tali condizioni siano soddisfatte è diverso:

 la scuola

 la municipalità/autorità educativa locale

 l’autorità educativa a livello centrale/ superiore

Ciò comprende anche il pagamento degli stipendi degli insegnanti, ma è da distinguere dalla responsabilità sulla gestione delle risorse nell’ambito della scuola stessa, che compete (in misura più o meno estesa) al capo di istituto o all’organo di governo della scuola. Il governo centrale è l’autorità superiore in molti paesi.

[1]

A quanto pare, rispetto alla situazione a livello continentale, dove l’Italia aspira, giustamente, a diventare un paese di riferimento, non siamo messi benissimo, sempre a causa delle continue contraddizioni. In definitiva, a causa di questa ingiusta incoerenza molti docenti che hanno prestato servizio anche presso le scuole paritarie, ben individuate e definite dalla Legge n. 62/2000, si sono ritrovati (e si ritroveranno) in questa situazione:

1. grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui erano inseriti sono stati immessi in ruolo magari anche tra i primi;

2. successivamente hanno partecipato alla mobilità straordinaria a punteggio zero o quasi di pre ruolo nonostante molti anni di servizio;

3. conseguentemente, la maggioranza di essi è stata destinata a luoghi di lavoro diversi dagli ambiti territoriali richiesti (spesso a centinaia di km dalla propria residenza lontani dalle proprie famiglie) ma, soprattutto, spettanti con l’eventuale riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.

Nel seguire le “evoluzioni” e le continue novità dell’ultimo periodo c’è da impazzire perché non si riesce a comprendere una motivazione chiara, logica e precisa.

In questo “caos calmo” mi chiedo: il problema qual è? Politico; economico; di “equilibrio di rapporti” con i sindacati; di volontà???

C’è qualcuno che ha voglia ed è capace di spiegarlo??? Tanti di noi hanno utilizzato e utilizzano i social organizzandosi in gruppi in modo tale da contattare le alte cariche del MIUR, del governo e organi di informazione al fine di sensibilizzare sulla questione, ma siamo invisibili, o meglio, visto che abbiamo lavorato in scuole cattoliche, probabilmente, siamo “figli di un Dio minore”.

Nessuno è disposto ad ascoltarci e l’unica speranza è rimasta la strada dei ricorsi…pare che per qualche giudice del lavoro esistiamo ancora e speriamo che continuiamo ad ……esistere!!!

Prof. Salvatore Giancarlo

Ex docente Scuole secondarie di I grado paritarie

“Pio XI” e “Sacro Cuore” – Salerno

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