Utilizzazioni 2016/17: chi può presentare domanda? Confermati requisiti validi nel corrente anno
Con la pubblicazione dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/17 vengono stabilite le regole per la mobilità annuale del prossimo anno scolastico.
Con la pubblicazione dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/17 vengono stabilite le regole per la mobilità annuale del prossimo anno scolastico.
Si tratta di un contratto molto atteso da tutti i docenti che, in fase di mobilità, non hanno ottenuto il movimento richiesto o è stata assegnata loro una sede non gradita.
Con la mobilità annuale sarà possibile chiedere di lavorare per un anno scolastico in una sede diversa e più “comoda” rispetto a quella di titolarità, sia per i docenti che risultano titolari su scuola, sia per coloro che al momento di presentazione della domanda di mobilità annuale risulteranno titolari su ambito territoriale con l’incognita, non ancora chiarita, di doversi sottoporre alla “chiamata diretta”.
Come anticipato da OrizzonteScuola e come successivamente confermato dall’ipotesi di CCNI, la mobilità annuale per il prossimo anno scolastico sarà su scuola e non su ambito per tutti i docenti a prescindere dalla loro titolarità.
I due movimenti che caratterizzano la mobilità annuale, cioè utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, richiedono requisiti diversi per poter presentare domanda, così come differenti sono le tabelle di valutazione per il calcolo del punteggio spettante.
Iniziamo ad analizzare, con il presente articolo, quali sono i requisiti necessari per poter chiedere utilizzazione per il prossimo anno scolastico 2016/17.
Come negli anni precedenti potranno chiedere utilizzazione i docenti che hanno specifici requisiti, indicati esplicitamente nell’art. 2 dell’ipotesi di CCNI 2016/17 avente come oggetto i “Docenti destinatari delle utilizzazioni”.
In base all’articolo succitato, nel comma 1 si stabilisce che i docenti destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2016/2017 sono:
a) i docenti in soprannumero su ambito;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2016/2017 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s.2008/2009 e successivi;
c)i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 8.4.2016 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
d)i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
e) i docenti titolari sulle dotazioni provinciali trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2015/16 o 2016/17 ivi compresi i docenti di sostegno ex D.O.S.;
f) i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferiti d’ufficio su sede.
g) i docenti già titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado che non abbiano potuto ottenere la conferma sulla propria sede di servizio;
h)i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
i) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, , o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero.
l) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili. Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12 ;
m) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
n)i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82 (riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica e i docenti di educazione musicale);
o) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98, ai quali si applica l’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienza della formazione in data 7.11.2014.
p) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.
q) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.(Si tratta dei docenti della scuola primaria specializzati in musica e dei docenti appartenenti alle classi di concorso A031 – A032 e A077)
Possono, inoltre chiedere utilizzazione i docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia. Questi docenti potranno essere utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 8.4.2016.