Le trattenute sul TFR sono legittime

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Trattamento di fine rapporto, doccia fredda sui ricorsi giudiziari depositati dai docenti e dagli altri lavoratori della scuola e della pubblica amministrazione.

Trattamento di fine rapporto, doccia fredda sui ricorsi giudiziari depositati dai docenti e dagli altri lavoratori della scuola e della pubblica amministrazione.

La Corte Costituzionale potrebbe aver messo fine alla querelle sulla trattenuta considerata da molti illegittima, del 2.5 per cento sul trattamento di fine rapporto, e riguardante i docenti, gli Ata e i lavoratori pubblici a tempo determinato e indeterminato, parimenti colpiti mese per mese, da una ritenuta sullo stipendio visibile alla voce “Tfr art.1 c.3 DPCM 20/12/1999” oppure alla voce “Opera di Previdenza”.

Ebbene, con la sentenza n. 244/2014, depositata il 28 ottobre scorso e della quale abbiamo riferito nei giorni scorsi, la Consulta si è espressa in merito al giudizio di legittimità costituzionale della trattenuta del 2.50 per cento sul trattamento in questione, dichiarando che il prelievo è  legittimo. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia.

Secondo i giudici emiliani esisterebbe una disparità di trattamento non solo tra i lavoratori pubblici e i dipendenti privati, per i quali non è previsto nessun prelievo a titolo previdenziale, ma solo un accantonamento del 6,91 per cento sull’intera retribuzione, non tassabile, ma anche  tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti post 2001, per i quali è in vigore la disciplina del TFR, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999”.

Inoltre, sussisterebbe ulteriore disparità di trattamento perché il sistema consentirebbe allo Stato “una riduzione dell’accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato”. Le disposizioni oggetto del ricorso costituiscono l’ultimo parte di una complessa vicenda normativa sul trattamento previdenziale dei pubblici dipendenti, che merita una ricostruzione.

I fatti: la Legge n.122 del 30 luglio 2010, all art.12, comma 10, prevede per tutti i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2010, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive destinate a maturare a far data dal 1 gennaio 2011. In particolare il predetto comma prevede che “ …il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell’art. 2120 del Codice civile, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”. 

Il legislatore aveva dunque abrogato, con la citata legge 122, la cosiddetta indennità di buonuscita per buona parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione facendo transitare questi ultimi nel regime privatistico del trattamento di fine rapporto (TFR), in questo modo assimilandoli ai dipendenti del settore privato cui si applicano le norme contenute nell’art. 2120 del Codice civile. I dipendenti coinvolti rientrano in tre categorie:

  1. lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001;
  2. i dipendenti che, pur assunti prima di quella data, e quindi in regime di TFS, avessero scelto di aderire a fondi di previdenza complementare;
  3. i lavoratori assunti con contratti a termine a partire dal 1 giugno 2000.

Dal 1 gennaio 2011, quindi,  la trattenuta sullo stipendio per il trattamento di fine servizio applicabile ai dipendenti pubblici ai sensi del precedente regime di cui ai DPCM 20 dicembre1999 e del DPCM del 2 marzo 2001, e tutto a carico del datore di lavoro, non avrebbe dovuto più essere del 9,60 per cento sull’80 per cento della retribuzione ma del 6,91 per cento sull’intera retribuzione.

Tuttavia le amministrazioni hanno continuato a mantenere la trattenuta ai fini del TFS anche a carico di coloro che sono in regime TFR, dando vita alla denunciata disparità di trattamento dei dipendenti della PA rispetto ai dipendenti del settore privato. Il meccanismo ruota attorno all’art. 3 del citato decreto, secondo cui “per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, a ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali”. In buona sostanza, il citato contributo previdenziale del 2,50 per cento dell’80 per cento della retribuzione, che è a carico dei dipendenti pubblici in regime di TFS, per quelli in regime TFR viene trasformato in una riduzione dello stipendio, e si stabilisce contestualmente un incremento della retribuzione ai fini previdenziali in misura pari alla riduzione.    

Poiché le amministrazioni pubbliche hanno perseverato nell’applicazione della trattenuta in questione, ne è sorto un contenzioso amministrativo e giurisdizionale sfociato nella ormai storica sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012 che aveva indotto tante aspettative in tantissimi ricorrenti e con la quale la Consulta aveva dichiarato incostituzionale l’art. 10, comma 12 del Decreto legge n. 78/2010, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui “non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50 per cento della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 1032 del 1973” per i dipendenti in regime di Tfr.

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La Consulta aveva parlato di ingiustificata disparità con i dipendenti del settore privato: “L’introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione – si legge nella proncuncia – viola, infatti, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”. La Consulta aveva insomma dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50 per cento”.

Dopo la sentenza il governo ha tentato di porre un argine alla situazione e soprattutto alla propria posizione risarcitoria emanando il decreto legge n. 185/2012, con cui ha abrogato integralmente il citato art. 12 che di fatto ripristinava retroattivamente il regime di TFS per i soli lavoratori che alla data di entrata in vigore del suddetto articolo si trovavano ancora nel detto regime di TFS, cioè, come s’è visto sopra, coloro che risultavano assunti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000. In questo modo la situazione è rimasta intatta per tutti gli altri dipendenti con effetti discriminatori ritenuti evidenti. Sennonché il decreto legge 185 è poi decaduto perché non convertito in legge dal Parlamento.

Tuttavia, la normativa è rientrata in gioco grazie all’art. 1, comma 99 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cioè la Legge di Stabilità per 2013. Molti docenti si sono nel frattempo aggiunti ai magistrati che per primi si erano fatti promotori della vertenza (anche perché sui loro stipendi alti la piccola percentuale del prelievo equivale a somme consistenti) e hanno preteso la restituzione delle somme trattenute in maniera considerata indebita dalla Consulta.

Le formali richieste hanno avuto l’intento ulteriore di interrompere il decorso della prescrizione: non è chiaro se quest’ultina sia quinquennale o sia decennale, come previsto per la ripetizione dell’indebito, ma tant’è. Ne sono seguiti alcuni ricorsi giudiziari, tuttora in corso, e sui quali pende ora la spada di Damocle della sentenza ultima della Corte Costituzionale.

Come se non bastasse, il 17 settembre 2013 il Giudice del Lavoro di Belluno, su ricorso patrocinato da Gilda Unams, ha concesso un decreto ingiuntivo con provvisoria esecutività per la restituzione della ritenuta alla dipendente. Intanto, a seguito di procedura ordinaria, il Tribunale di Roma a novembre 2013 ha ordinato la restituzione della trattenuta in questione ad alcuni ricorrenti per così dire “speciali”.

Si tratta di dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai quali era stato applicato il regime di TFR, proprio del settore privato, ma con la decurtazione del 2,5 per cento.  Torniamo infine ai docenti e agli altri lavoratori dipendenti della scuola pubblica. Costoro continuano da anni ad assistere alla sottrazione delle somme dal cedolino dello stipendio e molti di essi, che avevano chiesto la restituzione del “maltolto” hanno ricevuto direttamente, altri a mezzo di una notifica nel portale NoiPa, una comunicazione negativa secondo cui non è possibile accogliere l’istanza inoltrata dacché “nel decreto legge n. 185 del 2012 è stabilito che i processi pendenti, aventi a oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio […] si estinguono di diritto […] e le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti”.

Alcuni tra i tanti dipendenti interessati si sono rivolti al Tribunale di Reggio Emilia e come detto il giudice emilianio ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta considerando manifestamente non infondata la questione di legittimità costituzionale della legge finanziaria del 2013, che come detto aveva rilanciato le norme del decreto legge precedentemente dichiarato illegittimo dalla stessa Consulta.

Stando ai giudici reggiani, ripetiamo, la normativa contestata avrebbe violato gli articoli 3 e 36 della Costituzione poiché, “il ripristino del precedente regime del TFS per i dipendenti pubblici reintroduce una disparità di trattamento tra costoro cui continua ad essere applicato un prelievo del 2,5 per cento sull’80 per cento della retribuzione) ed i dipendenti privati, per i quali non è previsto nessun prelievo a titolo previdenziale, ma solo un accantonamento del 6,91 sull’intera retribuzione, non tassabile); e tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti post 2001, per i quali è in vigore la disciplina del TFR, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999”.

Ma la Corte Costituzionale non è d’accordo e con la citata sentenza n. 244/2014, depositata il 28 ottobre scorso esclude ogni  violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Spiega la Consulta che “il trattamento di fine servizio è, infatti, diverso e – come sottolineato dalla stessa sentenza n. 223 del 2012 – normalmente “migliore” rispetto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 cod. civ., per cui il fatto che il dipendente – che (in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) ha diritto all’indennità di buonuscita – partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50 per cento (sull’80 per cento della sua retribuzione), non integra un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto”.

Peraltro, il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto, aggiunge la Corte, “è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi”.

La Corte esclude pure che sia illegittima l’estinzione dei processi in corso, prevista dalla legge impugnata e citata nelle lettere di risposta ai tanti reclami, “atteso che l’interesse dei ricorrenti alla restituzione del contributo del 2,50 per cento – che essi assumevano illegittimamente prelevato dalle rispettive retribuzioni in aggiunta all’accantonamento dell’aliquota del 6,91 per cento, nel quadro del regime codicistico del TFR, loro esteso dal citato d.l. n. 78 del 2010 – è venuto meno con il ripristino (ad opera della normativa impugnata) del previgente regime di TFS, nel cui contesto quel contributo concorre a finanziare il fondo erogatore dell’indennità di buonuscita”.

Il legislatore, infatti, intervenendo a regolare una data materia, può anche incidere sui giudizi in corso, dichiarandoli estinti, senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dalla Costituzione. E che dire della discriminazione tra i dipendenti che, nelle more, abbiano ottenuto la restituzione del 2,50 per cento con sentenza passata in giudicato (restituzione divenuta “indebita” a seguito dell’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del citato d.l. n. 78 del 2010) e quelli che non l’abbiano ottenuta per il sopravvenuto ripristino dell’indennità di buonuscita?”

Non è una disparità di trattamento da ritenere irragionevole, sancisce la Consulta, “ciò essendo inevitabilmente dovuto alla successione di diverse disposizioni normative ed al generale principio di intangibilità del giudicato”. Di fronte a un andamento non del tutto lineare della giurisprudenza, quale quello descritto, si tratta ora di verificare se i legali che patrocinano i tanti processi tuttora in corso per conto dei lavoratori della scuola riusciranno a trovare nuovi appigli per evitare soccombenze dolorose.

TFR. Colpo di scena: le trattenute sul Tfr sono illegittime e vanno restituite ai lavoratori pubblici

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