Tabelle valutazione titoli mobilità 2016/17, le novità: CLIL, valutazione Laurea quadriennale, specialistica e diploma accademico di secondo livello
Continua l'analisi di Orizzonte Scuola relativa all'ipotesi di CCNI concernente la mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
Continua l'analisi di Orizzonte Scuola relativa all'ipotesi di CCNI concernente la mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
In questa scheda ci concentreremo su quelle che costituiscono le novità presenti nella tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo.
Le dette novità riguardano soltanto la valutazione dei titoli generali, mentre la valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia – queste ultime, ricordiamolo, si valutano esclusivamente per la mobilità territoriale ma non per quella professionale – è rimasta invariata rispetto alle tabelle allegate al CCNI riguardante la mobilità per l'anno scolastico 2015/2016.
MOBILITA' TERRITORIALE E PROFESSIONALE
Sia per i trasferimenti che per i passaggi di ruolo/cattedra non sono più riconosciuti i 3 punti per ogni promozione di merito distinto, la cui valutazione era precedentemente prevista dalla Tabella A – parte III – lettera A, per la mobilità territoriale, e dalla Tabella B – parte II – lettera A, per la mobilità professionale, del CCNI 2015/16.
Un nuovo titolo valutabile è, invece, il Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) . Tale titolo è valutabile ai sensi della vigente Tabella A "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo", parte III – Titoli Generali – lettere I ed L ,
I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi
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Punti 1 |
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale |
Punti 0,5 |
e ai sensi della vigente Tabella B "Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo", parte II – Titoli Generali – lettere M ed N
M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi
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Punti 1 |
N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale |
Punti 0,5 |
In entrambi i casi – trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra – viene, dunque, riconosciuto 1 punto ai docenti in possesso di CERTIFICAZIONE CLIL , che le Università possono rilasciare soltanto a coloro i quali: posseggano una competenza linguistica certificata di livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue; abbiano frequentato il corso metodologico; abbiano sostenuto e superato la prova finale.
Viene, invece, riconosciuto un punteggio di 0,5 ai docenti in possesso del solo ATTESTATO di frequenza del corso CLIL , rilasciato a coloro i quali: siano privi di certificazione di livello C1 del QCER ma in possesso di una competenza linguistica B2 non certificata; abbiano frequentato il corso metodologico e superato l'esame finale.
MOBILITA' PROFESSIONALE
Una novità relativa ai soli passaggi di ruolo/cattedra riguarda sempre la valutazione dei titoli generali – Tabella B "Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo", parte II – Titoli Generali – lettere F e G :
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) |
Punti 6 |
G)per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” (si valuta un solo titolo) |
Punti 6 |
Laurea quadriennale, laurea magistrale (specialistica), diploma accademico di secondo livello – diversi dal titolo di accesso al ruolo – e dottorato di ricerca sono, dunque, valutati 6 punti , diversamente da quanto previsto dal CCNI per l'anno scolastico 2015/16, nella cui tabella di riferimento erano valutati 5 punti.
La valutazione di tali titoli è rimasta, invece, invariata per la mobilità territoriale , in relazione alla quale vengono ancora valutati 5 punti ai sensi della vigente Tabella A "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo", parte III – Titoli Generali – lettere E ed F