Supplenze: sul posto del collaboratore del Preside la nomina è fino all’avente diritto, da tutte le fasce

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Qualora ce ne fosse ancora bisogno, ribadiamo che la supplenza va necessariamente conferita fino all'avente diritto se essa riguarda il posto di esonero o semiesonero del collaboratore del Preside.

Qualora ce ne fosse ancora bisogno, ribadiamo che la supplenza va necessariamente conferita fino all'avente diritto se essa riguarda il posto di esonero o semiesonero del collaboratore del Preside.

L'avente diritto, in questo caso, subentrerà con le immissioni in ruolo della fase C.

Per l'individuazione degli gli aspiranti supplenti – precisa l'USR Veneto – da nominare in via provvisoria, fino all'avente titolo, le Istituzioni scolastiche interessate, dovranno scorrere le attuali graduatorie d'istituto di prima, seconda e terza fascia, attribuendo in terza fascia la priorità ai docenti abilitati, come da indicazioni già fornite dal MIUR.

Pertanto in questo caso, anche le nomine di supplenza che riguardano aspiranti inclusi in prima e seconda fascia delle vigenti graduatorie d'istituto, devono essere conferite fino all'avente titolo, in attesa dell'individuazione del docente che sarà assunto in ruolo nella fase C del citato piano straordinario di assunzioni.

Inoltre la circolare Miur del 21 settembre 2015 ha chiarito che nei casi residuali in cui le istituzioni scolastiche avessero già esonerato come collaboratore del dirigente un docente appartenente ad una classe di concorso per la quale non è previsto l'organico del potenziamento (IRC o Scuola dell'infanzia) ,il corrispondente posto di organico di potenziamento non verrà assegnato alla scuola per il presente anno scolastico. In questo caso il contratto fino all'avente diritto potrà essere prorogato fino al 30 giugno 2016.

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