Supplenze su esoneri fino ad avente diritto, MIUR chiarisce e conferma nostra interpretazione
Il Ministero dell'istruzione ha emanato la nota del 10 settembre 2015, con la quale si danno indicazioni sui vicari e sulle supplenze.
Il Ministero dell'istruzione ha emanato la nota del 10 settembre 2015, con la quale si danno indicazioni sui vicari e sulle supplenze.
Infatti, ricordiamo che il Ministero ha concesso, fino all'avvio dell'organico potenziato che sarà nominato in fase C delle assunzioni, una proroga per la nomina dei docenti che collaborano con il dirigente e la nomina dei supplenti.
La nomina dei supplenti avviene fino all'avente diritto. In pratica, appena saranno nominati i docenti del potenziamento ci sarà una staffetta tra i due docenti.
Cosa succede se non ci sarà la nomina del supplente nella classe di concorso del docente esonerato?
La nostra redazione, in un precedente articolo, aveva ipotizzato che la supplenza dovesse continuare fino alla fine delle lezioni, a maggior ragione per quanto riguarda l'infanzia per la quale non è previsto alcun potenziamento.
La conferma ci giunge dalla nota del Ministero che recita: "laddove il docente o i docenti così individuati risultassero successivamente appartenenti ad una classe di concorso per la quale non sono possibili immissioni in ruolo sulla suddetta fase C per mancanza di aspiranti, il p osto del docente esonerato rimarrà assegnato al supplente precedentemente nominato."
La nota, inoltre, chiarisce la sorta della cattedra dell'esonero sulla quale non è stato possibile effettuare l'assunzione. Secondo quanto si legge, essa non sarà calcolata nell'organico dell'autonomia. La scuola disporrà "nominalmente di un posto in meno su detto organico per il solo anno scolastico in corso".
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