Supplenze Ata. Contratti da graduatorie di istituto terza fascia sono fino ad avente diritto
Nelle more della pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive di III fascia valide per il triennio 2014/2016 (e ci vorrà un bel po') i Dirigenti Scolastici devono conferire le supplenze da graduatorie di istituto di III fascia a.s. 2013/2014 con contratti “fino all’avente diritto” ex art. 40, L. 449/97.
Nelle more della pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive di III fascia valide per il triennio 2014/2016 (e ci vorrà un bel po') i Dirigenti Scolastici devono conferire le supplenze da graduatorie di istituto di III fascia a.s. 2013/2014 con contratti “fino all’avente diritto” ex art. 40, L. 449/97.
Lo stabilisce la circolare MIUR prot. n. 8921 dell’8/9/2014 " Si coglie l'occasione per chiarire che, nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della legge 449/97.
Le suddette supplenze fino all'avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL comparto scuola.
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Tale nota è stata contestata dal sindacato FLC CGIL, in quanto lo stesso Ministero aveva precisato nella circolare sulle supplenze nota 8481 del 27 agosto 2014 ) che, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali i dirigenti avrebbero dovuto stipulare i “contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività didattica ”.
E aggiunge che si tratta di una violazione dell'art. 44 del CCNL, poiché le assunzioni a tempo determinano debbono indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Al momento il Ministero non ha accolto la richiesta del sindacato e i contratti stipulati in questi giorni riportano la dicitura "fino all'avente diritto".