Supplenza su posto vacante rimane al 31 agosto anche da graduatorie di istituto
Qualora, dopo l'assegnazione delle supplenza da Graduatorie ad esaurimento residuino posti al 31 agosto, questi vanno assegnati tramite le Graduatorie di istituto, senza modificare la data di scadenza del contratto.
Qualora, dopo l'assegnazione delle supplenza da Graduatorie ad esaurimento residuino posti al 31 agosto, questi vanno assegnati tramite le Graduatorie di istituto, senza modificare la data di scadenza del contratto.
E' infatti ormai un principio assodato che la scadenza dei contratti non varia a seconda delle Graduatorie da cui viene assegnata la supplenza, ma evidentemente è necessario ripeterlo ancora una volta.
Lo fa l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte con una apposita nota, in cui ricorda
" L’art. 7 del D.M. n. 131 del 13/6/2007 (Regolmento delle supplenze) stabilisce che i Dirigenti Scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nella graduatorie ad esaurimento;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Ne consegue che i posti restituiti alle graduatorie di istituto dalle GAE con scadenza al 31 agosto (supplenze annuali) per esaurimento delle stesse devono mantenere tale scadenza in quanto trattasi di posti presenti e vacanti in organico di diritto.
Si precisa inoltre che per quanto concerne il conferimento delle supplenze su posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado, le stesse per la seconda e terza fascia debbono avvenire a graduatorie incrociate senza distinzione delle aree disciplinari.