Supplenza su posto di potenziamento non si spezza per completare l’orario
L'attribuzione dei posti di potenziamento a supplenza avrebbe avuto necessità di una rivisitazione del Regolamento delle supplenze, ormai risalente al 2007.
L'attribuzione dei posti di potenziamento a supplenza avrebbe avuto necessità di una rivisitazione del Regolamento delle supplenze, ormai risalente al 2007.
Ma ci rendiamo conto di chiedere troppo e dunque Dirigenti e Uffici Scolastici si misurano con normative in alcuni casi obsolete, in altre inesistenti.
Il caso in questione è il completamento di orario, per il docente già occupato per spezzone di cattedra (in scuola statale o non statale). Tale "diritto" è regolato dall'art. 4 del Dm 131/2007, che afferma
" Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno."
Ma nel momento in cui viene proposta a supplenza una cattedra di potenziamento, come si può ancora parlare di "unicità dell'insegnamento" dal momento che il posto di potenziamento serve per l'attuazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa di quella scuola, e dunque non sono strutturati su cattedra, con delle ore ben definite.
Come si potrebbe assegnare lo stesso progetto a due insegnanti diversi?
La conferma che la supplenza su posto di potenziamento non possa essere spezzata per consentire il completamento ci viene dagli Uffici Scolastici che in materia hanno consultato gli Uffici del Miur.
E' vero invece che non sempre i posti di potenziamento vengono offerti su posti interi, ma si tratta di spezzoni. In questo caso saranno oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time.
Supplenze su posti vuoti fase C. Guida con indicazioni Uffici Scolastici