Sostegno: risarcimento danni di 1000 euro per ogni mese di mancanza dell’insegnante
E’ del 4 novembre la sentenza del Tar di Palermo sul ricorso contro il MIUR e l’USR della Sicilia per l’annullamento del provvedimento del dirigente di un istituto di istruzione secondaria superiore con il quale non è stata assegnata nessuna ora di sostegno scolastico ad un minore con grave disabilità.
E’ del 4 novembre la sentenza del Tar di Palermo sul ricorso contro il MIUR e l’USR della Sicilia per l’annullamento del provvedimento del dirigente di un istituto di istruzione secondaria superiore con il quale non è stata assegnata nessuna ora di sostegno scolastico ad un minore con grave disabilità.
Con il ricorso si chiedeva, inoltre l’annullamento dei provvedimenti del MIUR che assegnavano all’istituto in questione un numero insufficiente di insegnanti di sostegno e il riconoscimento del diritto del minore con grave disabilità ad essere assistito da insegnante di sostegno con rapporto 1/1 per il corrente anno scolastico e per quelli a venire fino all’approvazione di un PEI che determini le ore di sostegno necessarie. Si richiedeva al tempo stesso il risarcimento per il minore e i suoi genitori per i danni sofferti a causa della mancata assegnazione del numero adeguato di ore di sostegno.
Il Tar ha valutato che per il minore, affetto da grave disabilità, pur alla presenza della necessaria documentazione medica e didattica, non c’è stata assegnazione di un insegnante di sostegno.
A causa della mancata assegnazione il minore non ha potuto fruire del percorso di istruzione di suo diritto perché impossibilitato ad accedere ai contenuti in assenza di misure compensative adeguate; non potendo partecipare alle attività didattiche, precluse dalla sua disabilità, il minore ha, quindi, subito un danno non patrimoniale.
Nella sentenza, infatti, il Tar si pronuncia a favore del ricorso riconoscendo il diritto di un insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 per il minore, accertando una condotta illegittima dell’amministrazione che non ha assegnato la giusta assistenza nel corso delle ore di frequenza scolastica.
La sentenza annulla i provvedimenti impugnati dai ricorrenti e riconosce al minore disabile il diritto di essere assistito da un insegnante di sostegno con il rapporto 1/1 condannando il MIUR all’assegnazione di tale insegnante e al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in via equitativa in 1000 euro per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 dall’inizio dell’anno fino all’assegnazione.