Sostegno: l’assistenza scolastica non è un diritto incondizionato secondo il Consiglio di Stato

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Con la sentenza 3400 dello scorso 8 luglio la sezione VI del Consiglio di Stato si è occupato delle ore di sostegno da garantire agli studenti disabili.

Con la sentenza 3400 dello scorso 8 luglio la sezione VI del Consiglio di Stato si è occupato delle ore di sostegno da garantire agli studenti disabili.

Il fatto

Una scuola di Avezzano era tata condannata al risarcimento dei danni nei confronti di un alunno che aveva usufruito di meno ore di sostegno rispetto a quelle spettanti. All’allievo, che frequentava la scuola media di Avezzano, spettavano 18 ore di sostegno settimanali ma la scuola, per 4 mesi, gli aveva permesso di fruire soltanto di 9 ore. Soltanto nell’anno scolastico successivo,2013/2014, la scuola avrebbe garantito al minore il corretto numero di ore. Il Tar Abruzzo aveva assegnato alla famiglia del ragazzo un risarcimento di 5000 euro per il danno subito anche se non erano state allegate le prove di tale danno.




L’attribuzione del risarcimento, però è stata annullata dal Consiglio di Stato  che, facendo uso dei principi della Corte di Cassazione, ha sostenuto che in ogni caso il danno va provato da chi chiede il risarcimento.

Motivazione sentenza

Il Consiglio di Stato, per motivare la sentenza ha sostenuto che  il diritto all’assistenza scolastica non è un diritto incondizionato poiché deve coniugarsi con le esigenze generali e con la limitatezza delle risorse economiche della scuola. Il principio di parità di bilancio, elevato a rango costituzionale, va in questo caso a scontrarsi con  i principi di diritto alla studio e alla salute.

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