Scrutini e caos orario, quante ore di lavoro continuativo sono possibili?
Quando giunge il momento degli scrutini finali, spesso si assiste ad organizzazioni ed articolazioni orarie a dir poco incredibili ed anche serali, ed il tutto deriva da una predisposizione unilaterale come disposta dalla dirigenza scolastica, ignorando de facto prerogative collegiali come normate nel contratto di lavoro della scuola ancora vigente, giusto per ricordarlo.
Quando giunge il momento degli scrutini finali, spesso si assiste ad organizzazioni ed articolazioni orarie a dir poco incredibili ed anche serali, ed il tutto deriva da una predisposizione unilaterale come disposta dalla dirigenza scolastica, ignorando de facto prerogative collegiali come normate nel contratto di lavoro della scuola ancora vigente, giusto per ricordarlo.
I consigli di classe si riuniscono infatti, di norma, secondo il piano delle attività come predisposto all'inizio dell'anno scolastico ed approvato dal collegio docenti.
Certo, è innegabile che gli scrutini sono attività doverosa e funzionale per il personale docente, però è altrettanto vero che la convocazione degli stessi, stante situazioni anche “emergenziali” che andranno motivate ed analizzate caso per caso, devono non solo rispondere al buon senso ma anche al rispetto dei principi generali di diritto.
Come è noto l'orario di lavoro ed i contestuali obblighi per il personale della scuola sono disciplinati dal Contratto collettivo il quale dispone che “gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
Ed anche che Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni”.
Senza dimenticare che l'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
Per gli ATA l'orario è definito dall'art. 51 comma 3 “L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”.
E' pur vero che per il personale della scuola non si applica la normativa quadro in materia di orario di lavoro, quale il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ma è anche vero che la Corte di Giustizia Europea ha affermato con la Sentenza del 25.11.2010, causa C429/09 al punto 43 che “ Si deve ricordare che la direttiva 2003/88 intende fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante il ravvicinamento delle normative nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell'orario di lavoro. Tale armonizzazione a livello dell'Unione europea in materia di organizzazione dell'orario di lavoro è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo – in particolare giornaliero e settimanale – e periodi di pausa adeguati e prevedendo un limite massimo per la durata settimanale del lavoro (v., in particolare, sentenze citate Pfeiffer e a., punto 76, nonché Fuß, punto 32)”.
A questa interpretazione poi si deve aggiungere l'articolo 2087 del Codice Civile il quale prescrive al datore di lavoro l'obbligo non solo al rispetto delle misure imposte da leggi e regolamenti in materia di salute e sicurezza, ma anche all'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
La nota sentenza della Corte di Cassazione Sez. lavoro, 04/12/2000, n. 15419, in materia di orario di lavoro, ha espressamente affermato che “ Dalla lettura logico sistematica della legislazione in materia di orario di lavoro si desume che, come regola generale, la settimana di calendario costituisce il parametro di riferimento dell'orario massimo normale sia in relazione alla singola giornata lavorativa, sia in relazione all'intera settimana lavorativa (rispettivamente corrispondenti ad 8 e 48 ore di lavoro effettivo ex art. 1 r.d.l. n. 692 del 1923, conv. nella l. n. 473 del 1925, e quest'ultimo ridotto a 40 ore di lavoro effettivo dall'art. 13 l. n. 196 del 1997). Peraltro, è consentito alla contrattazione collettiva sia derogare "in melius" ai suddetti limiti, sia parametrare l'orario così individuato nell'ambito di una settimana non coincidente con quella di calendario ma invece con quella corrente da un riposo ad un altro, ovvero anche nell'ambito di un periodo più lungo (facoltà che è stata legislativamente riconosciuta in favore dell'autonomia collettiva solo con l'art. 13 l. n. 196 del 1997 cit.)”-
Ora quello che interessa sono i principi generali come enunciati sia dalla giurisprudenza nostrana che da quella comunitaria, pur non sussistendo una normativa specifica nel settore della scuola.
Il contratto di lavoro per le attività d'insegnamento prevede limiti minimi e massimi, per le attività funzionali, poiché doverose e rientranti nell'ordinaria attività della funzione docente, non rientranti nelle 40 ore, non è previsto né un minimo né un massimo orario e neanche una retribuzione aggiuntiva. Questo è il caso degli scrutini.
Pare evidente che dei paletti devono essere posti e questi paletti sono dati dal rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio dal fattore stress correlato al lavoro che sussiste durante l'elaborazione continua di certe e date attività, pensiamo a più consigli di classe calendarizzati nello stesso giorno con orario eccedente quello ordinario d'insegnamento massimo giornaliero.
Pensando ora agli scrutini finali che devono cadere al termine dell'attività ordinaria d'insegnamento, essendo attività funzionale all'insegnamento, non si capisce perché questi possano e debbano durare più dell'ordinaria attività d' insegnamento e più della durata massima, che di norma non eccede le quattro ore, prevista per lo svolgimento di una riunione collegiale.
Questi sono i paletti all'interno dei quali,a parer mio, ci si deve legittimamente muovere, nel caso in cui in sede di contrattazione integrativa non siano state definite altre e diverse possibili articolazioni orarie che comunque non devono andare oltre le otto ore canoniche giornaliere.
Però, come detto, vista la specificità del settore scolastico, visto il vuoto normativo sussistente, è all'interno dei paletti contrattuali che si deve o meglio che ci si dovrebbe muovere ben tenendo conto dell'elevato carico di stress che sussiste per il personale scolastico nel caso di eccessivi carichi di lavoro con articolazioni orarie eccedenti quelle ordinariamente sussistenti nel settore scolastico. Una cosa è certa, la prossima contrattazione collettiva, se mai verrà, dovrà sanare questa situazione.