Ricorso stabilizzazione precari: a Monza ancora un altro risarcimento. Effetto boomerang ai danni della P.A.
Avv. Salvatore Santoro – Il 29 gennaio 2015, dopo la sentenza di Napoli del 21.01.2015 e quella della Corte di Giustizia Europea del 26.112014, è stato emesso un nuovo dispositivo, dal Giudice del Lavoro di Monza, relativa alla causa R..G. 3539/11, che così stabilisce:
Avv. Salvatore Santoro – Il 29 gennaio 2015, dopo la sentenza di Napoli del 21.01.2015 e quella della Corte di Giustizia Europea del 26.112014, è stato emesso un nuovo dispositivo, dal Giudice del Lavoro di Monza, relativa alla causa R..G. 3539/11, che così stabilisce:
1.dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
2.dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti;
3.dato atto della mancata immissione in ruolo condanna il MIUR a pagare, a titolo risarcitorio, alla ricorrente una somma pari alle mensilità non corrisposte (determinate nella misura corrispondente a quella spettante ai docenti di ruolo e con riconoscimento degli scatti di anzianità via via maturati sulla base della progressione economica nei diversi periodi vigente), in tutti i periodi di interruzione del rapporto di lavoro dal 17 settembre 2007 sino alla cessazione dell’ultimo contratto a termine stipulato, oltre agli interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo;
4.condanna altresì il MIUR a versare alla ricorrente, sempre a titolo risarcitorio, una somma pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione spettante determinata secondo i criteri sopra indicati al punto 3, oltre interessi dalla presente decisione al saldo effettivo;
condanna altresì il MIUR a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.000,00, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014,oltre IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c..
Si assegna giorni 60 per il deposito della sentenza. Così deciso in Monza il 29 gennaio 2015”.
Tale dispositivo a cui seguirà l’emissione della sentenza, è stato emesso a seguito di ricorso, depositato dall’avv. Salvatore SANTORO del foro di Foggia (già legale dell’associazione dei docenti precari “2PSCUOLA” di Foggia), sulla reiterazione illegittima dei contratti a tempo determinato relativo ad insegnante di scuola media di secondo grado.
Nel caso di specie il Giudice di Monza ha riconosciuto il risarcimento del danno, non allineandosi all’orientamento del Giudice di Napoli che aveva riconosciuto l’immissione in ruolo per i ricorrenti. Per cui bisognerà attendere la sentenza per comprendere le ragioni che hanno portato a tale pronuncia.
Sotto un certo profilo, si ritiene che ogni situazione vada vagliata con attenzione, ed è giusto stabilire il solo risarcimento del danno, quando non vi siano le condizioni per l’assunzione in ruolo ma, ove i requisiti siano stati assolti tutti e, la violazione è palese, bisognerà non solo risarcire il danno ma anche assumere a tempo indeterminato il dipendente. Per cui, il solo riconoscimento del risarcimento del danno, a parere di chi scrive, è un bumerang, che può ritorcersi contro la Pubblica Amministrazione, in quanto, questo personale, è stato reimpiegato per altri contratti a tempo determinato e lo sarà ancora, quindi, ben potendo, intentare ulteriori azioni di risarcimento, con la conseguenza dell’aumento smisurato del contenzioso a danno della P.A.