Registro elettronico, illegittimo chiedere ai docenti di compilare da casa. Cosa succede se non c’è linea?
Registro elettronico, questo sconosciuto. Ma cosa accade in caso di malfunzionamenti?
Intanto, ricordiamo che il registro di classe e quello del professore rientrano nel novero degli atti pubblici ai fini della legge penale (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), e che pertanto il docente nella compilazione dei detti registri soggiace in particolare agli art 476 (falsità ideologica) e 479 (falsità materiale) c.p.
Per tale motivo, l’insegnante deve essere messo in condizione di operare al meglio con attrezzature che devono essere a totale carico dell’amministrazione.
La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti e che pertanto deve poter essere espletato in classe, dunque risulta illegittima la richiesta ai docenti di firmare dai PC della scuola che non siano quelli di classe richiesti, o addirittura da casa, in quanto deroga peggiorativa delle condizioni di lavoro contrattualmente previste.
In sintesi il docente deve poter registrare voti e assenze degli alunni in tempo reale sia sul Registro di Classe che sul Giornale del Professore, perché la legge penale impone al pubblico ufficiale di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in sua presenza.
Pratica di firmare in tempi diversi dalla presenza in classe che è illegittima anche davanti a delibera collegiale.
Ma ad essere in difetto è sempre l’insegnante, anche quando i supporti informatici (tablet, PC o altro) forniti dalla scuola rendano difficoltosa o impossibile la compilazione del registro elettronico a causa della loro inadeguatezza o della insufficienza della connessione a internet.
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