Proroga o conferma del supplente dopo le vacanze: indicazioni per docenti e segreterie scolastiche
Paolo Pizzo – Sono tanti i docenti che, in sostituzione di un titolare assente, hanno avuto un contratto fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze (21 o 22 dicembre a seconda del calendario regionale) e si chiedono se oggi, 7 gennaio, potranno o no riprendere la supplenza ed eventualmente che tipologia di contratto spetta loro. Analizziamo i possibili casi dando utili indicazioni alle segreterie scolastiche su come agire.
Paolo Pizzo – Sono tanti i docenti che, in sostituzione di un titolare assente, hanno avuto un contratto fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze (21 o 22 dicembre a seconda del calendario regionale) e si chiedono se oggi, 7 gennaio, potranno o no riprendere la supplenza ed eventualmente che tipologia di contratto spetta loro. Analizziamo i possibili casi dando utili indicazioni alle segreterie scolastiche su come agire.
1. Il caso della proroga del contratto e del pagamento delle vacanze
La normativa di riferimento.
- Interpretazione autentica dell’ARAN (fatta propria dall’art. 40 comma 3 del CCNL/2007):
“Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente”.
- Art. 40 comma 3 del CCNL/2007:
“… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Spetta quindi la proroga del contratto a partire dall’ultimo giorno di lezione (21 o 22 dicembre a seconda dei casi) e di conseguenza il pagamento dell’intero periodo delle vacanze, ai supplenti che hanno sostituito il titolare assente da almeno 7 giorni prima la sospensione delle lezioni fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle stesse. Il titolare, però, deve necessariamente essere stato assente anche per tutto il periodo delle vacanze.
Ad oggi 7 gennaio, quindi, affinché possano essere pagate le vacanze al supplente e gli possa essere effettuata una proroga del contratto, la segreteria dovrà verificare queste condizioni:
- Il titolare è stato sostituito dal supplente da almeno 7 giorni prima delle vacanze (es. da almeno il 15 dicembre);
2. Il titolare è risultato assente durante tutte le vacanze.
A proposito di quest’ultimo punto la segreteria dovrà porre particolare attenzione:
non importa la tipologia di assenza del titolare che potrebbe essere stata “unica” ma anche cambiata rispetto a quella precedente e addirittura potrebbe essere cambiata durante le stesse vacanze, cosa possibile come specifica l’interpretazione autentica dell’ARAN e quel “indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”dell’art. 40/3.
Pertanto, l’assenza del titolare potrebbe essere stata effettuata in un unico periodo e con unica tipologia (es. malattia da almeno il 15 dicembre direttamente fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni);
con più periodi prorogati sempre da stessa tipologia di assenza (es. malattia da almeno il 15 dicembre fino al 21 dicembre, poi sempre malattia dal 22 dicembre fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni);
con più periodi prorogati da diversa tipologia di assenza (da almeno il 15 dicembre al 21 dicembre malattia; dal 22 dicembre al 1 gennaio congedo parentale; dal 2 gennaio al 6 malattia bambino; malattia dal 7 gennaio fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni).
In tutti i casi elencati l’assenza del titolare rientra nella fattispecie riconosciuta dall’art. 40/3 del CCNL/2007.
Gli esempi riportati hanno lo scopo di precisare che la segreteria non si deve preoccupare della tipologia di assenza prodotta dal titolare, ma solo ed esclusivamente della continuità dell’assenza dello stesso, che deve aver appunto coperto interamente il periodo di sospensione delle lezioni (non importa a che titolo).
3. L’assenza del titolare, che riprende da oggi 7 gennaio, deve arrivare almeno al 13 gennaio (anche qui, però, ci potrebbe essere il caso del titolare che oggi 7 gennaio si assenta fino ad esempio al 10, e poi dall’11 ad almeno il 13.
Anche in questo caso L’assenza è comunque continuativa. La proroga, però, a partire dall’ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze si potrà effettuare solo il 13 gennaio, verificata quindi la condizione dei “7 giorni dopo”.
Nel momento in cui la segreteria si accerterà di queste 3 condizioni (che dovranno coesistere), il supplente che sarà richiamato oggi 7 gennaio dovrà firmare un contratto dal 21 (o 22) dicembre fino alla nuova assenza del titolare (avrà quindi riconosciuto giuridicamente ed economicamente il periodo delle vacanze).
2. Il caso della sola conferma del contratto senza riconoscimento del periodo delle vacanze
La normativa di riferimento.
- Art. 7 comma 5 del D.M. 131/2007:
Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”
Spetta al supplente la sola conferma del contratto, senza riconoscimento economico e giuridico delle vacanze, nel caso in cui abbia sostituito il titolare fino al 21 o 22 dicembre (comunque ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni) e il titolare, oggi 7 gennaio, si riassenta ma è stato “presente” durante il periodo delle vacanze (ricordiamo che le docenti collocate in interdizione per gravi complicanze della gestazione o congedo obbligatorio,nominate fino all’ultimo giorno di sospensione delle lezioni in sostituzione di titolare assente, devono essere considerate fino a quel giorno in “effettivo servizio”).
Anche nel caso che l’assenza del titolare prima delle vacanze sia stata di almeno 7 giorni prima e da oggi 7 gennaio proseguirà fino ad almeno il 14 (7 giorni dopo), la segreteria dovrà solo verificare:
- che il titolare non abbia fruito di nessuna tipologia di assenza dall’ultimo giorno della sospensione delle lezioni e per tutto il periodo delle vacanze, cioè sia stato “presente” durante le stesse;
- che oggi, 7 gennaio, il titolare non rientri fisicamente in classe e quindi produca una qualsiasi tipologia di assenza (anche diversa a quella prodotta fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni).
Se ci sono le due condizioni di cui sopra, non potendosi applicare la norma prevista dall’art. 40/3 (il titolare non è stato assente durante il periodo delle vacanze), ai sensi dell’art. 7/5 sopra citato e senza ovviamente lo scorrimento della graduatoria di istituto la scuola dovrà riconfermare lo stesso supplente a partire da oggi 7 gennaio senza quindi il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze di Natale.
Precisiamo che il cambio di tipologia di assenza del titolare rispetto a quella prodotta fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze, garantisce comunque la conferma del contratto al supplente (es. titolare assente per malattia fino al 21 dicembre e congedo parentale da oggi 7 gennaio).
- Non spetta altresì la proroga ma solo la conferma del contratto anche se il titolare è stato assente durante le vacanze ma manca il requisito dei 7 giorni prima l’inizio e 7 giorni dopo la sospensione delle lezioni.
Es. titolare assente dal 18 dicembre comprese tutte le vacanze e fino anche a 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni (in questo caso mancano i 7 giorni prima);
titolare assente da almeno il 15 dicembre comprese tutto le vacanze e fino all’ 11 gennaio, dopodiché rientrerà in servizio (mancano i 7 giorni dopo).
In tutte e due i casi al supplente spetterà solo la conferma del contratto (art. 7/5 citato) e non la proroga.
3. I casi in cui la scuola non deve riconoscere al supplente la conferma del contratto o deve riscorrere la graduatoria di istituto.
- Il riconoscimento della conferma del contratto al supplente non potrà avvenire se il titolare, anche se assente fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, rientra oggi 7 gennaio fisicamente in classe.
In questo caso il supplente che lo ha sostituito fino all’ultimo giorno di lezione (21 o 22 dicembre) non avrà alcun diritto, né per il pagamento delle vacanze né sulla continuità della supplenza.
- La scuola dovrà invece riscorrere la graduatoria di istituto e non confermare il supplente solo in questo caso:
se il titolare è rientrato fisicamente in classe anche un solo giorno prima della sospensione delle lezioni e si riassenta oggi 7 gennaio.
Es: le vacanze iniziavano il 22 dicembre. Il titolare è rientrato fisicamente in classe il giorno prima (21 dicembre) e si riassenta oggi 7 gennaio.
Tale rientro ha avuto la conseguenza di interrompere il contratto del supplente giorno 20 dicembre.
Il supplente, quindi, non avrà più alcun diritto non solo ai fini della continuazione della supplenza ma anche alla conferma della stessa alla ripresa delle lezioni.
Pertanto, in questo caso, se i il titolare si assenta oggi 7 gennaio, la scuola, per sostituirlo, dovrà necessariamente riscorrere la graduatoria di istituto.
La guida di Orizzonte Scuola