Pagamento ferie non godute supplenti, per il MEF anche per a.s. 2012/13 vanno detratti i giorni di sospensione delle lezioni
Lalla – L’indicazione del Ministero dell’Economia (MEF) espressa nella nota del 4 settembre 2013 è rivolta alle Ragionerie territoriali dello Stato e fornisce risposta definitiva (?) ai quesiti sulla monetizzazione per le ferie non godute dal personale docente, educativo ed Ata per l’a.s. 2012/13. Dal Miur indicazioni solo per le supplenze temporanee.
Anief. Sulle ferie non godute stavolta è il MEF a sbagliarsi
FLC CGIL. Pagamento ferie supplenti: inqualificabile il comportamento del MEF
USB. La circolare del MEF è senza ritegno
Lalla – L’indicazione del Ministero dell’Economia (MEF) espressa nella nota del 4 settembre 2013 è rivolta alle Ragionerie territoriali dello Stato e fornisce risposta definitiva (?) ai quesiti sulla monetizzazione per le ferie non godute dal personale docente, educativo ed Ata per l’a.s. 2012/13. Dal Miur indicazioni solo per le supplenze temporanee.
Anief. Sulle ferie non godute stavolta è il MEF a sbagliarsi
FLC CGIL. Pagamento ferie supplenti: inqualificabile il comportamento del MEF
USB. La circolare del MEF è senza ritegno
Avevamo riportato la scorsa settimana la notizia dell’autorizzazione da parte del Miur al pagamento delle ferie non godute dai supplenti per l’a.s. 2012/13, ma non se ne conoscevano i particolari, che sembrano invece chiarirsi con questa nota del Ministero dell’Economia.
Cosa è accaduto.
Dopo l’autorizzazione al pagamento delle ferie non godute per l’a.s. 2012/13 sono pervenute alle Ragionerie i dubbi delle Istituzioni scolastiche
"alcune avrebbero messo d’ufficio in ferie o quantomeno indotto il personale a tempo determinato a mettersi in ferie nei giorni di interruzione delle lezioni, altri avrebbero invitato a chiedere le ferie, con esiti vari e discordanti"
Conseguenza: la ricognizione, da parte delle scuole, di quanti siano i giorni effettivamente fruiti è dubbia e difficoltosa.
Inoltre, nella maggior parte dei casi "non è stato formalizzato nulla, quindi non esistono giorni effettivamente fruiti, ma solo giorni in cui il personale non ha lavorato, e tutto dipende dalla interpretazione che si dà alla norma per stabilire, retrospettivamente, se quelli erano giorni di ferie o meno".
Compito del MEF è stato quindi quello di chiarire criteri e modalità di calcolo dei giorni di ferie da considerare come fruibili.
Ad aggravare la situazione il Miur che con nota del 12 giugno 2013 ha comunicato l’assegnazione alle istituzioni scolastiche dei fondi necessari per il pagamento delle ferie non fruite, senza specificare se queste debbano essere o no quelle residuali ai giorni di sospensione delle lezioni. La nota non interviene sul problema dell’obbligo o meno della fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni già durante l’a.s. 2012/13.
La disposizione del MEF
In base alla spending review art. 5 comma 8 del DL 6 luglio 2012 n. 95 a decorrere dal 7 luglio 2012 e sino al 31 dicembre 2012 il personale scolastico era obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni.
Successivamente è intervenuta la Legge di Stabilità 2013 art- 1 comma 54 ove è disposto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno.
Il comma 54 è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Solo nella pare in cui disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal DL 95/12 esplica i suoi effetti dal 1° settembre 2013. Quindi per il personale a tempo determinato l’efficacia del comma in questione non è differita al 1° settembre 2013.
E il personale che non ha fruito delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni nell’a.s. 2012/013?
A nulla rileva ai fini della monetizzazione se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener conto unicamente della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando l’obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.
Ne consegue che dal 1° gennaio 2013 sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
La monetizzazione delle ferie è quindi consentita come di seguito
Docenti
Dal 7 luglio 2012 | Dal 1° gennaio 2013 | |
Docenti a tempo indeterminato | Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 | idem |
Docenti con nomina annuale | Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 | idem |
Docenti con nomina sino al tempo delle attività didattiche | Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 | Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto |
Docenti supplenti brevi e saltuari | Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 | Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto |
Personale Ata
Dal 7 luglio 2012 | Dal 1° gennaio 2013 | |
Personale Ata supplente breve e saltuario | Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 | Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata del rapporto di lavoro |
Personale Ata non supplente breve e saltuario | Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 | idem |
Cosa devono fare le Ragionerie territoriali
Le Ragionerie territoriali dovranno esaminare la posizione dei dipendenti riscontrando la posizione giuridica nella quale sono stati collocati durante i periodi di sospensione delle lezioni, al fine di verificare, in caso di mancata fruizione delle ferie, se per quei giorni vi sia assenza ad altro titolo.
Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno, le vacanze di Natale e di Pasqua, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc.
N.B. Dal Miur è pervenuta solo un’indicazione relativa alle supplenze temporanee "Le risorse assegnate per il pagamento delle supplenze brevi sono comprensive di quelle necessarie per il pagamento delle ferie dovute in base alla normativa vigente, nella misura di 30/360 per i giorni di servizio previsti dal contratto".
Il problema da risolvere a questo punto rimane per i docenti che nell’a.s. 2012/13 hanno avuto un contratto al 30 giugno 2013.