Ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti: non bisogna esagerare
Lalla – L’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha riscontrato che molti Dirigenti Scolastici attribuiscono ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti oltre l’ammontare dello specifico budget assegnato dal M.I.U.R. a partire dal 1° settembre 2010. Si ricorda invece che l’istituto delle ore eccedenti in questo caso ha natura emergenziale, solo per il tempo di attesa della nomina del supplente avente diritto.
Lalla – L’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha riscontrato che molti Dirigenti Scolastici attribuiscono ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti oltre l’ammontare dello specifico budget assegnato dal M.I.U.R. a partire dal 1° settembre 2010. Si ricorda invece che l’istituto delle ore eccedenti in questo caso ha natura emergenziale, solo per il tempo di attesa della nomina del supplente avente diritto.
La redazione di Orizzonte Scuola si è occupata di questa problematica nella Guida Il Manuale del supplente temporaneo, in cui indichiamo in maniera analitica i casi in cui è possibile assegnare supplenze ai docenti interni.
Il manuale del supplente temporaneo
La nota dell’USR Piemonte
Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio Secondo
Prot. n. 11402 C.14.a
Circ. n. 483
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado della Regione
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti
degli Ambiti Territoriali Provinciali
della Regione
Loro Sedi
OGGETTO: Ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti.
Questo Ufficio nell’esaminare le specifiche richieste di finanziamenti pervenute da alcune istituzioni scolastiche e nell’ambito di verifiche effettuate ha riscontrato che molti dirigenti scolastici ricorrono all’istituto delle ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti oltre l’ammontare dello specifico budget assegnato dal M.I.U.R. a partire dal 1° settembre 2010.
Alla luce di quanto su esposto e per evitare il perdurare di questa prassi si richiamano all’attenzione delle SS.LL. le sotto elencate disposizioni riguardanti la materia in oggetto:
art. 5 dell’intesa siglata in data 18 maggio 2010 tra il M.I.U.R. e le Organizzazioni sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2010/2011 che stabilisce i criteri per il calcolo del budget a.s. 2010/2011;
art. 5 dell’intesa siglata in data 31 maggio 2011 tra il M.I.U.R. e le Organizzazioni sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2011/2012 che stabilisce i criteri per il calcolo del budget a.s. 2011/2012;
nota del M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – prot. n. AOOGGPER 14991 del 6 ottobre 2009 che all’ultimo capoverso stabiliva che: “… … … in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.”;
nota del M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – prot. n. AOOGGPER 9839 del 8 novembre 2010, che richiama ed amplia le disposizioni della precedente nota del 6 ottobre 2009 ed inoltre al terzo capoverso sancisce che: “Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.”.
Torino, 3 ottobre 2012
IL DIRIGENTE
Stefano ANDREOLI