Ore eccedenti l’orario cattedra. Si pagano solo dall’inizio del servizio e fino al 30 giugno, non fino al 31 agosto
Il MEF ha pubblicato la nota prot. n. 32509 del 6 aprile 2016, con cui sono state fornite agli organi territoriali di controllo specifiche indicazioni circa la verifica amministrativo-contabile da esplicare sui contratti delle ore eccedenti l'orario cattedra.
Il MEF ha pubblicato la nota prot. n. 32509 del 6 aprile 2016, con cui sono state fornite agli organi territoriali di controllo specifiche indicazioni circa la verifica amministrativo-contabile da esplicare sui contratti delle ore eccedenti l'orario cattedra.
Secondo la nota i contratti stipulati per l’attribuzione di ore che superano l’orario obbligatorio di insegnamento, ad eccezione di quelli correlati a cattedre istituzionalmente costituite con un orario eccedente le diciotto ore,
devono avere decorrenza non dall’inizio dell’anno scolastico , bensì dall’inizio effettivo delle attività didattiche o dal compimento dell’effettiva prestazione, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e non al termine dell’anno scolastico (31 agosto). Interpretazioni diverse potrebbero generare oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato che, privi della necessaria copertura finanziaria, costituiscono danno erariale.
La nota non riguarda le cattedre composte da ore eccedenti “istituzionali”, quelle cioè legate a particolari costituzioni di cattedre.