Numero alunni per classe. Con la Buona Scuola potranno sparire le “classi pollaio”?
La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al quale si fa riferimento annualmente nella circolare ministeriale sulla consistenza della dotazione organica per ogni scuola di diverso ordine e grado.
La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al quale si fa riferimento annualmente nella circolare ministeriale sulla consistenza della dotazione organica per ogni scuola di diverso ordine e grado.
L'ultima circolare in ordine cronologico è la nota ministeriale n.6753 del 27/02/2015 avente come oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 -Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.”
In base alla normativa vigente (art.3 del Decreto interministeriale Organici 2015/16) “le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il dirigente scolastico procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L’applicazione della circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non può comportare incrementi al numero della classi stesse.”
I dirigenti scolastici hanno il compito di provvedere alla formazione delle classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando squilibri numerici tra le stesse.
Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi può essere incrementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del DPR 81/2009, art.4 comma 1:
“Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, e' consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola.“
Solo in limitati casi, come indicato nell’art.4 comma 2 del DPR 81/2009, è possibile incrementare il numero di classi previste:
“I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento.”
Nell’art. 5 avente come oggetto “Classi con alunni in situazione di disabilità”, al comma 2 viene chiarito che Il numero degli alunni nelle classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.
Il numero di alunni con cui possono essere costituite le classe in presenza di soggetto con disabilità è, quindi, puntualmente indicato nella normativa e purtroppo spesso disatteso, come chiarito esaurientemente nell’ articolo pubblicato da Orizzontescuola.it
La normativa vigente differenzia, inoltre, la consistenza numerica degli alunni per classe in base all’ordine e grado d’istruzione.
Scuola dell’Infanzia (art. 9 DPR 81/2009)
Le sezioni della scuola dell’Infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.
Scuola Primaria (art. 10 DPR 81/2009)
Le sezioni della scuola Primaria sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione.
Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti.
Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto e comunque non inferiore a 10 alunni
Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni.
Scuola Secondaria di I grado (art. 11 DPR 81/2009)
Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non piu' di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità.
Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri precedentemente indicati.
Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere, inoltre, costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi (pluriclassi), qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.
Scuola Secondaria II grado (articoli 16-17 DPR 81/2009)
Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 alunni.
Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità.
Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni non inferiore a 25.
E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio (classi articolate), purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri precedentemente indicati.
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.
Malgrado queste disposizioni che stabiliscono precisi parametri numerici, questi sono stati spesso disattesi e la consistenza numerica degli alunni per classe, così come stabilita dalla normativa vigente, è stata spesso ampiamente superata, determinando nel corso degli anni scolastici e nelle diverse realtà scolastiche la costituzione di classi molto numerose con tutte le conseguenze in termini di sicurezza e dal punto di vista didattico.
La costituzione di classi numerose si è, quindi, realizzata, ignorando sistematicamente, in termini di sicurezza, la relazione fra numero di alunni e dimensioni delle aule scolastiche che devono essere a norma di legge per altezza, superficie, volume, illuminazione, pavimenti, pareti, solai, uscite e porte in base al D.M. del 18/12/1975.
Gli Uffici Scolastici Regionali hanno il dovere di predisporre controlli formali e continui monitoraggi sulle dimensioni delle classi onde evitare il loro affollamento: ogni alunno infatti deve godere di uno spazio minimo di 1,80 metri quadrati nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di 1,96 nella scuola secondaria di secondo grado, laddove l’altezza minima delle aule deve essere di 3 metri. Se da un lato il superamento di questi limiti mette a repentaglio la sicurezza degli studenti (e dei docenti), dall’altro l’eccessivo numero di alunni per classe ne penalizza la formazione.
Qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni rispetto ai parametri di sicurezza, sarebbe possibile rapportare la consistenza numerica delle classi alla reale grandezza delle aule con conseguente e doverosa diminuzione del numero di alunni.
La verifica della presenza di elementi oggettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiore di alunni, non sempre è stata e viene messa in atto, anche se prevista dalla normativa.
Questo ha determinato la formazione delle cosiddette “classi-pollaio” cioè classi dove ci sono dai trenta ai 40 alunni (spesso anche con 1, 2, 3 alunni/e disabili) in aule predisposte per accoglierne non più di 25, con conseguenti e seri rischi per la loro sicurezza.
Alunni che si trovano costretti a seguire le lezioni in situazioni inadeguate così come i docenti che devono lavorare in contesti non funzionali per l’attività didattica, per l’apprendimento degli studenti e il raggiungimento degli obiettivi formativi. Si tratta di classi fuorilegge che, malgrado la normativa, malgrado le affermazioni del presidente del consiglio Matteo Renzi e del ministro Stefania Giannini , continuano ad esistere.
Il presidente Renzi e il ministro Giannini hanno utilizzato la frase “Mai più classi pollaio” come una parola d’ordine della Buona Scuola , con la promessa che le cose sarebbero sicuramente cambiate in meglio con le nuove regole, con le assunzioni di tanti precari e anche con l’impegno preso sull’edilizia scolastica, ma, come spesso capita nel passaggio dalla campagna di promozione politica alla messa in pratica di quanto promesso, le parole sono rimaste tali, solo belle parole
La speranza, ora, è che si metta in pratica quanto scritto nella legge 107 (meglio nota come “Buona scuola”).
Questa problematica di primaria importanza,è stata, infatti, anche se solo parzialmente, presa in considerazione dalla legge 107 dove al comma 84 viene disposto che “Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.”
In considerazione di quanto previsto nel comma citato è, quindi auspicabile, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati, per un miglioramento della qualità dell’insegnamento, la personalizzazione degli interventi didattici in base alle diverse tipologie di alunni e con la necessità di perseguire il successo formativo per ciascuno di loro, che i dirigenti scolastici mettano in pratica questa disposizione dal prossimo anno scolastico 2016/17, non essendo materialmente possibile una sua immediata applicazione per il corrente anno scolastico 2015/16 con gli organici già predisposti e i docenti già assegnati alle classi