Non più di 20 gli alunni di una classe in presenza di grave disabilità. Quanto viene rispettata questa norma?

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Il numero di alunni con cui possono essere costituite le classe in presenza di soggetto con disabilità è puntualmente indicato nella normativa e purtroppo spesso disatteso, per cui è bene che insegnanti e genitori vigilino sulla corretta applicazione.

Il numero di alunni con cui possono essere costituite le classe in presenza di soggetto con disabilità è puntualmente indicato nella normativa e purtroppo spesso disatteso, per cui è bene che insegnanti e genitori vigilino sulla corretta applicazione.

Il DPR n.81/09 nel nell’art. 5, comma 2 , in merito al numero di alunni per classe stabilisce che: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.”

L’articolo 4 comma 1 del citato DPR prevede la possibilità di deroga “in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola… “

Non sono quindi ammissibili ulteriori incrementi rispetto a quanto stabilito per norma.

Il MIUR, nelle successive circolari, ha sempre reiterato l’invito alle Amministrazioni Scolastiche competenti di evitare di formare classi con più di 20 unità in presenza di alunni che presentano connotazione di gravità.

In ultimo, la Circolare Ministeriale n.34 dell’aprile del 2014 avente per oggetto le “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015” nel paragrafo relativo ai “posti di sostegno” “raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .”

La realtà purtroppo è ben diversa, molte famiglie di alunni con disabilità, annualmente, sono costrette a ricorrere al giudice poiché le classi in cui sono inseriti i propri figli superano abbondantemente i parametri stabiliti per legge e da qui la necessità di riaffermare, per via giudiziaria, il diritto pieno ed incondizionato all’istruzione degli alunni disabili.

E’ vero che le classi in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere costituite da non più di 20 alunni, e che tale numero può essere aumentato o ridotto al massimo di 2 unità in caso di eccesso o scarsità di iscrizioni, ma è pur vero che per ottenere il rispetto di questi parametri è indispensabile supportare la richiesta di riduzioni di numero di alunni con un progetto in cui siano definite e comprovate le motivazioni da cui scaturiscono le esigenze di sdoppiamento della classe, nel caso in cui la richiesta fosse incompleta, non sarebbe ammissibile.

Ovviamente il progetto a cui si riferisce il comma 2 del citato DPR coincide con il PEI dell’alunno con disabilità e deve essere redatto dal Consiglio di classe ed inoltrato all’Ambito Territoriale di competenza dal Dirigente Scolastico.

Ogni richiesta dovrà essere approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale che dovrà autorizzare lo sdoppiamento della classe in cui è inserito l’alunno con disabilità, tenendo sempre e comunque presente i criteri stabiliti per gli organici.

Il riferimento normativo sulla possibilità di sdoppiare le classi si riferisce alle classi iniziali di ogni ordine e grado, per quanto riguarda gli anni successivi, le famiglie devono “pretendere “ il mantenimento del numero di alunni previsto.

Infine l’invito rivolto alle famiglie di vigilare ed eventualmente diffidare il Dirigente Scolastico dal formare classi che non rispettino i suddetti parametri, in caso di inadempienza non esitare a rivolgersi al TAR che, sussistendo i presupposti su citati, darà loro ragione obbligando le Istituzioni scolastiche ad applicare la norma.

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