Mobilità scuola docenti, fase A: domanda oltre i termini, quali categorie di docenti potranno presentarla?
La mobilità per il prossimo anno scolastico, come stabilisce l’O.M. 241/2016, prevede la presentazione delle domande, da compilare su Istanze online, in tempi differenti a seconda della fase dei movimenti alla quale il docente partecipa.
La mobilità per il prossimo anno scolastico, come stabilisce l’O.M. 241/2016, prevede la presentazione delle domande, da compilare su Istanze online, in tempi differenti a seconda della fase dei movimenti alla quale il docente partecipa.
In base all’art.2 della succitata ordinanza, i termini delle operazioni di mobilità sono così differenziati:
FASE A – Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente è
fissato al 11/04 ed il termine ultimo è fissato al 23/04.
FASI B – C – D – Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale
docente è fissato al 9/05 ed il termine ultimo è fissato al 30/05
I docenti dovranno, quindi, attenersi alle scadenze indicate in quanto i modelli per la compilazione e l’invio risulteranno disponibili su Istanze online solo nel periodo indicato e non sarà possibile intervenire ulteriormente con modifiche o aggiornamenti della domanda o al suo invio, successivamente al termine ultimo stabilito per la sua presentazione.
Al momento attuale, infatti, sono disponibili su Istanze online solo i moduli relativi alla mobilità provinciale della Fase A, che sarà possibile compilare, modificare, aggiornare e inviare entro il 23 aprile.
Questo termine perentorio e non modificabile è valido per tutti i docenti che rientrano nella mobilità della Fase A, sia per quanto riguarda la domanda di trasferimento, sia per la domanda di mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) ad eccezione di alcune categorie come di seguito indicate.
1 – Docenti con nomina giuridica a tempo indeterminato successiva alla scadenza per la presentazione della domanda
Come chiarisce esplicitamente l’OM 241/2016 nell’art. 2 comma 6, il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti nell’ordinanza, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale.
2 – Docenti soprannumerari dichiarati tali dopo il termine ultimo fissato per la presentazione della domanda
In base a quanto stabilisce il CCNI 2016/17 i docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento e/o di passaggio. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente. L'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
3 – Personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale e docenti che concludono i corsi di specializzazione sul sostegno
Come stabilisce l’OM 241/2016 nell’art.3 comma 13 al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
– il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
– i docenti che concludono i corsi di sostegno.
Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 dell’ordinanza ministeriale per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 dell’ O.M.
I docenti per i quali è prevista la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di mobilità, dovranno presentarla in forma cartacea alla scuola di servizio, non potendo più compilarla e inviarla su Istanze online in quanto con la scadenza dei termini per la presentazione, non risulteranno più attive le funzioni per l’elaborazione online.
Questo aspetto risulta chiarito esplicitamente nell’art.3 comma 2 dell’ordinanza ministeriale dove si chiarisce che la procedura online è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine del 23/4 relativo al personale docente e del 16/5 relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, o da coloro che concludono i corsi di riconversione professionale o i corsi di sostegno, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.