Mobilità scuola docenti fase A, guida gratuita: domande dall’11 al 23 aprile

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Mobilità scuola docenti. FASE A – trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neoassunti A S. 15/16 da Fase Zero ed A.)

Mobilità scuola docenti. FASE A – trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neoassunti A S. 15/16 da Fase Zero ed A.)

L'ordinanza – Moduli Fase A – Autodichiarazioni –Bollettini ufficiali – Le domande dovranno essere presentate su Istanze on line a partire da lunedì 11 aprile (tranne per il personale educativo). Guida alla registrazione su IstanzeOnline

FASE A

TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA
(è compresa l’assegnazione della SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL’A.S.’15/16 DA FASE 0 ED A)

Chi partecipa

i docenti assunti entro il ‘14/15 – compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero, coloro che hanno diritto al rientro entro l’ottennio – che potranno fare domanda di mobilità su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. Rientra in tale fase anche il personale docente che abbia perso la titolarità della sede ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere la sede di titolarità. La titolarità è su scuola.

Tale personale:

  1. partecipa alla mobilità a domanda per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.

  2. può produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo

  3. triennale.

  4. se rimane nell’attuale scuola senza produrre domanda di trasferimento (o la produce e non ottiene il movimento) non perde la titolarità nell’attuale scuola.

La FASE A riguarderà anche i docenti assunti nell’ a.s, ‘15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 i quali otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria, secondo le procedure di cui al Testo Unico. A tal riguardo si procederà all’accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. La titolarità è su scuola.

Tale personale:

  1. partecipa alla mobilità per acquisire la titolarità definitiva in una scuola degli ambiti della provincia di attuale immissione in ruolo.

  2. può produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo triennale (anche senza aver superato l’anno di prova).

  3. se non produrrà domanda provinciale si vedrà assegnata una sede d’ufficio all’interno della provincia di assunzione.

  4. parteciperà alla seconda sottofase della FASE A (Provinciale, subito dopo quella comunale).

LA FASE A SI DISTINGUE IN TRE SOTTOFASI TUTTE ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA:

  • COMUNALE

  • PROVINCIALE

  • PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO PROVINCIALI

Analizziamo le sottofasi.

  1. COMUNALE

Le operazioni di cui alla prima fase, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica, comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia.

Tale fase riguarda solo i docenti assunti entro il 2014/15 perché già titolari di sede o comunque riguarda gli assunti in ruolo precedentemente al 1/9/2015.

Nell’ambito di questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

0. Assegnazione della sede in base a quanto previsto dall’art. 7 del presente contratto da parte degli uffici territoriali competenti [rientri, assegnazioni e restituzioni al ruolo di provenienza e personale della D.O.S.]

[Il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto, diversamente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità. A tal fine tale personale ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità.]

A1) trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.

[Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.]

A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 13 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; sono compresi i trasferimenti interprovinciali anche degli immessi in ruolo nell’ a.s. 15/16 con questa precedenza.

[precedenza per docenti non vedenti o emodializzati];

B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art. 13 del presente contratto [precedenza per docenti per personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità];

nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti dimensionati;

[Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l’attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell’apposita casella del modulo domanda].

[La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario].

C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell’ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell’art. 13 – del presente contratto [precedenza, nell’ordine, per: 1. disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92; 2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); 3. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92];

D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 – del presente contratto limitatamente ai comuni con più distretti per i genitori di disabile [precedenza per il genitore che assiste il figlio disabile (situazione di handicap anche “rivedibile”). Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela];

D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto limitatamente ai comuni con più distretti per assistenza ai familiari [precedenza per assistenza al coniuge, assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità (situazione di handicap del disabile solo “permanente”)];

[Nota Bene: Il personale scolastico che intende assistere il familiare diverso dal coniuge, dal figlio o dal genitore ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale].

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui agli artt. 29 e 30 del presente contratto [servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie – servizio presso i corsi per adulti – precedenza per accesso in dette strutture o corsi per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio in detti corsi o strutture];

E) trasferimenti a domanda in sede;

[In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda,con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari]

F) trasferimenti d’ufficio, nell’ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda oche, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;

G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 – del presente contratto [precedenza per personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità].

[In questo stesso punto dell’ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nell’ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello dell’entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune]

[Per i docenti di scuola primaria o dell’infanzia trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell’infanzia di precedente titolarità]

 In ciascuna delle fasi suddette l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente contratto.

 Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per oppressione di posto che chiede di tornare alla sede o al comune di precedente titolarità non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla scuola di precedente titolarità, a parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

  1. PROVINCIALE 

La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica.

A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 15/16 ai sensi dell’art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno.

A tala fase partecipa quindi sia il personale in ruolo entro il 2014/15 che il personale neo assunto in ruolo il 1/9/2015.

È utile chiarire che i docenti neo assunti (fase 0 e A) non sono in “coda” o in subordine ai docenti assunti entro il 2014 che partecipano a questa fase, ma si trovano in questa fase in quanto docenti titolari in provincia che non hanno ancora una sede definitiva.
Pertanto, come accadeva gli anni passati, necessariamente fanno parte della fase provinciale (ex II fase intercomunale).

NOTA BENE:

Tale fase comprende anche:

  • i trasferimenti dei docenti titolari dei POSTI DI SOSTEGNO CHE TRANSITANO SUI POSTI COMUNI ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune;

  • i trasferimenti, NELLE TRE TIPOLOGIE DI SOSTEGNO, DEI DOCENTI PROVENIENTI DA POSTO COMUNE OVVERO DA CATTEDRE CURRICOLARI, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell’ambito della provincia. Pertanto la fase provinciale ricomprende i trasferimenti da posto comune a posto di sostegno (e viceversa) anche dei docenti in ruolo entro il 2014/15 e anche se il trasferimento per tali posti è richiesto per scuole dell’attuale comune di titolarità (quindi all’interno dello stesso comune).

Nell’ambito di questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:

A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell’organico sede che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;

B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell’art. 13 – del presente contratto [precedenza, nell’ordine, per: 1. disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92; 2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); 3. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92];

C1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 13 – del presente contratto dei genitori del disabile [precedenza per il genitore che assiste il figlio disabile (situazione di handicap anche “rivedibile”). Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza,  conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela];

C2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 13 – del presente contratto per assistenza ai familiari [precedenza per assistenza al coniuge, assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità (situazione di handicap del disabile solo “permanente”)];

[Nota Bene: Il personale scolastico che intende assistere il familiare diverso dal coniuge, dal figlio o dal genitore ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale].

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 – del presente contratto [precedenza per personale coniuge di militare o di categoria equiparata];

E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 29 del presente contratto [servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie – precedenza per accesso in dette strutture per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio in dette strutture];

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 30 del presente contratto [servizio presso i corsi per adulti – precedenza per accesso in detti corsi per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio in detti corsi];

E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 – del presente contratto
[precedenza per personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
enti locali];

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia, compresi i titolari in esubero sulla provincia ed i docenti privi della sede.
[In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari].

Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell’ambito delle operazioni di cui alle lettere B), C1), C2, D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C1), C2, D), E), E1) E2), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.

G) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell’ambito della provincia;

H) trasferimenti d’ufficio dei docenti in esubero titolari sulla provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni e trasferimenti d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni.

Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria.

L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli.

Per il trasferimento d’ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici (o, per il personale in esubero titolare su dotazione provinciale, dagli uffici scolastici territorialmente competenti) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola.

L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.
A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

3. MOBILITÀ PROFESSIONALE
(Passaggi di cattedra e di ruolo provinciali – titolarità su scuola)

Si premette che tale movimento è possibile solo per i docenti che abbiano già superato l’anno di prova (sono quindi esclusi i neo assunti o chi quest’anno ha ottenuto il passaggio di ruolo) e sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Queste operazioni sono effettuate:

  1. nel limite del 25% delle disponibilità al termine della fase A comunale e provinciale;

  2. fatto salvo l’accantonamento numerico dei posti per gli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni da graduatorie di merito (qualora il calcolo della predetta aliquota dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale):1 sono finalizzate ad acquisire una titolarità su sede scolastica (come i trasferimenti comunali e provinciali quindi NON SU AMBITO);

Sono effettuate nel seguente ordine:

a) passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 13 – del presente contratto (sono compresi i passaggi interprovinciali) [precedenza per docenti non vedenti o emodializzati];

b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 13 – del presente contratto (sono compresi i passaggi interprovinciali) [precedenza per docenti non vedenti o emodializzati];

c) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;

d) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;

e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione;
f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione;

g) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza;

h) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza;

Le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto sono effettuate anche oltre il predetto limite numerico del 25% .

Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento.

 L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

Mobilità scuola docenti 2016, fase A: moduli diversificati per grado di istruzione e tipologia di movimento

Mobilità scuola docenti 2016, fase A: quali precedenze? Quale documentazione?

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