Mobilità 2016/17. Riflessioni su possibili precedenze

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Riflessione su quello che potrebbe essere il sistema delle precedenze nella mobilità per l’anno scolastico 2016/17 

Riflessione su quello che potrebbe essere il sistema delle precedenze nella mobilità per l’anno scolastico 2016/17 

Le precedenze previste dal CCNI, relativo alla mobilità professionale e territoriale del personale docente e non docente, hanno permesso sino ad ora ai docenti beneficiari delle medesime, fermo restando la disponibilità di posti, di scegliere prima degli altri colleghi la scuola/comune/provincia richiesta. 

Le dette precedenze, descritte all'articolo 7 del CCNI per l'A.S. 2015/16, potrebbero restare le stesse, fermo restando che il CCNI deve essere ancora stipulato (ecco perché il condizionale) e che probabilmente ci saranno novità  relativamente al rientro nella scuola (punto II) o comune (punto IV) di ex titolarità, entro l'ottennio, dei docenti perdenti posto,  a condizione che gli stessi siano stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata e abbiano richiesto per ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità. 

Ricordiamo che le precedenze si applicavano (applicano?), nell'ordine in cui erano espresse nel prima citato articolo 7, ad ognuna delle fasi di mobilità previste: 

  • Comunale;
  • Provinciale;
  • Mobilità professionale e interprovinciale. 

Tale sistema non ha creato disparità di trattamento tra i vari docenti beneficiari delle precedenze, in quanto ogni fase ha riguardato movimenti differenti, nel senso che non vi sono state fasi distinte per lo stesso movimento, cioè non ci sono state due fasi diverse per i movimenti interprovinciali. Pertanto, il beneficiario della precedenza non ha rischiato di vedersi superato da un collega, sempre beneficiario della medesima precedenza o privo della stessa, solo perché il secondo ha partecipato ad uno stesso movimento (interprovinciale o anche provinciale), svoltosi prima. 

Il rischio sopra descritto, tuttavia, potrebbe realizzarsi nell'ambito delle procedure  della prossima mobilità. 

Come abbiamo riportato e analizzato nell'articolo "Mobilità 2016/17: analisi delle tre fasi previste dal MIUR. Fase B e C: domanda facoltativa o obbligatoria?", la mobilità per l'A.S. 2016/17, secondo l'ipotesi presentata dal MIUR, si dovrebbe svolgere in tre fasi: 

saranno trattate le assegnazioni definitive delle fasi 0 e A e i docenti titolari sul sostegno nel secondo grado (attualmente titolari DOS) con titolarità sulla scuola (e non su ambito)

gli altri docenti potranno fare domanda di mobilità, sia territoriale che professionale, solo chiedendo gli ambiti territoriali (la quota riservata alla mobilità professionale sarà del 30% )

 mobilità straordinaria di tutti i docenti assunti entro il 2014/15 su tutti gli ambiti territoriali nazionali (naturalmente volontaria, per chi vuole cambiare provincia)

saranno trattate le assegnazioni definitive delle fasi B e C – GAE- con titolarità sugli ambiti nazionali (per graduatorie di concorso ordinario dovrebbe essere su ambiti regionali).

Le precedenze, ipotizziamo, dovrebbero applicarsi ad ognuna delle suddette fasi. Se così fosse, sembrerebbe non cambiare nulla, ma in realtà non è proprio così, almeno per quanto riguarda la seconda e terza fase.

Queste ultime, infatti, si fondano su movimenti non differenti (ad esempio un movimento provinciale e uno interprovinciale) ma uguali: ambedue sono interprovinciali. La differenza riguarda, invece, i partecipanti: alla seconda partecipano i docenti immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15; alla terza i docenti assunti dalle GaE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzione (per quelli assunti dal concorso la mobilità dovrebbe avvenire su ambiti regionali, anche se ancora è poco chiaro). 

Alla luce di quanto detto, si potrebbe creare una situazione in cui docenti richiedenti lo stesso movimento e aventi magari la medesima o diversa precedenza, abbiano un trattamento diverso: immaginiamo che un docente della III fase usufruisca della precedenza ai sensi dell'articolo 21 (disabilità personale) della legge n. 104/92, mentre un altro docente della seconda fase usufruisca dell'articolo 33 commi 5 e 7 (assistenza a soggetti in situazione di disabilità grave) della stessa legge e che entrambi richiedano gli stessi ambiti territoriali. Quest'ultimo potrebbe essere soddisfatto nella richiesta e il primo no, sebbene il docente in questione (articolo 21 legge 104/92) lo preceda nell'ordine delle preferenze. 

Potrebbe anche succedere che, nel corso dei movimenti interprovinciali, nell'ambito territoriale richiesto da un docente della III fase con precedenza non ci sia più posto, perché occupato da un docente della II fase che non usufruisce di alcuna precedenza. 

Considerando che, negli incontri tra MIUR e OOSS, non si è ancora discusso di precedenze, auspichiamo una attenta riflessione in merito da parte del Ministero. 

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