Mobilità 2016/17. Docenti assunti entro a.s. 2014/15 non devono confermare scuola di titolarità. Ma i ruoli saranno per tutti regionali

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Ancora dubbi, incertezze e molta confusione per la futura mobilità 2016/17 da parte dei docenti che dovranno presentare relativa domanda.

Ancora dubbi, incertezze e molta confusione per la futura mobilità 2016/17 da parte dei docenti che dovranno presentare relativa domanda.

Il grande dilemma che preoccupava i docenti assunti in ruolo entro l’a.s. 2014/15, quindi con una loro sede di titolarità, di perdere quest’ultima ed essere coinvolti negli ambiti territoriali, solo per il fatto di presentare domanda di trasferimento senza, però, ottenerlo, è stato risolto dalla firma e pubblicazione del testo del Contratto, in cui si conferma quanto indicato nel nostro articolo 

Mobilità 2016/17: docenti di ruolo fino al 2014 mantengono titolarità invariata se non ottengono il trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra

I dubbi, però, non sono ancora finiti e le diverse fasi della mobilità, le diverse categorie di docenti coinvolti, determinano molta confusione se non viene effettuata una attenta lettura delle disposizioni riguardanti la mobilità per il prossimo anno scolastico.

Non sempre, quindi, vengono valutate correttamente le conseguenze o gli effetti della domanda di mobilità presentata e spesso nascono timori infondati , causa di ansia e preoccupazioni che non hanno ragione di esistere.

Un'altra preoccupazione da parte dei docenti assunti entro l’a.s. 2014/15, è, infatti, quella relativa al loro obbligo di presentare domanda di trasferimento per chiedere conferma della scuola in cui sono titolari. OrizzonteScuola vuole tranquillizzare questi docenti in quanto non hanno nessun obbligo in tal senso e possono chiedere trasferimento solo volontariamente se intendono modificare la loro sede.

Se, invece, non hanno nessuna intenzione di spostarsi, non hanno la necessità di chiedere conferma della scuola per il prossimo anno scolastico, in quanto la scuola in questione è la loro sede di titolarità che non ha bisogno di essere confermata annualmente.

L’obbligo di presentare domanda di trasferimento, per non rischiare un’attribuzione d’ufficio della sede definitiva, vale, invece, per i docenti assunti nel corrente anno scolastico, che in qualità di neo-immessi sono su sede provvisoria.

Va però segnalata una novità introdotta dalla legge 107/2015, che al comma 66 afferma " 66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto" 

Sulla suddivisione delle province in ambiti territoriali (in cui non sono coinvolti i docenti assunti entro l'a.s. 2014/5 che non presentano domanda,  o che si muovono solo in provincia) stiamo cominciando a farci un'idea (vedi Ambiti territoriali: come saranno suddivisi per ogni provincia) nulla è emerso sul significato e soprattutto sulle conseguenze di "ruoli regionali". 

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