Legge Stabilità. Eliminati esoneri collaboratori dirigente, tagliati 2mila posti ATA e supplenze brevi insegnanti

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Non solo investimenti, ma anche tagli. Vediamo insieme quali sono stati effettuati per il comparto scuola all'interno della Legge di Stabilità 2015.

Non solo investimenti, ma anche tagli. Vediamo insieme quali sono stati effettuati per il comparto scuola all'interno della Legge di Stabilità 2015.

Oltre al taglio degli esami di Maturità (vedi Legge di Stabilità. Esami di maturità 2015: nessun compenso per i commissari interni ) nella Legge di Stabilità 2015 sono presenti alcune voci che saranno tagliate nel comparto scuola.

La prima, che salta subito agli occhi, è l'abrogazione di esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente scolastico. Il tutto avverrà a decorrere dal 1 settembre 2015 e in cosiderazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle scuole.

Supplenze ATA

Per quanto riguarda le supplenze ATA, dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non potranno conferire le supplenze brevi riguardanti l'articolo 1 del comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

  • personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo epresso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;
  • personale appartenente al profilo di assistente tencico;
  • personale appartenente al profilo di collaboratore colastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti.

Secondo quanto leggiamo nella legge di stabilità, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico.

Il MOF sarà destinato prioritariamente alle ore eccedenti.

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Supplenze docenti

Stop a supplenze brevi per i docenti. I dirigenti scolastici non potranno conferire dal 1 settembre 2015 supplenze brevi previste dall articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n,. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

L'articolo interessato: "I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi  e  saltuarie  solo  per  i  tempi  strettamente  necessari  ad assicurare   il   servizio   scolastico   e   dopo  aver  provveduto, eventualmente  utilizzando spazi di flessibilita' dell'organizzazione dell'orario  didattico,  alla  sostituzione del personale assente con docenti  già  in  servizio nella medesima istituzione scolastica"

Taglio di 2.020 unità al personale ATA

Nel testo si legge di una riduzione del numero di posti ATA pari a 2.020 unità, per una riduzione di spesa parti a 50,7 mil a decorrere dall'anno 2015/2016.

I tagli erano già stati annunciati Da settembre 2015 cancellate supplenze brevi fino a 7 giorni. Addio a 8mila posti ATA , adesso nella Legge di Stabilità trovano la collocazione normativa. Su questi punti attendiamo gli emendamenti da parte delle forze politiche.

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