I docenti di sostegno contro la loro illegittima utilizzazione per le supplenze
Giuseppe De Marco – Dura nota del sindacato scuola «Gilda» di San Pietro Vernotico
Giuseppe De Marco – Dura nota del sindacato scuola «Gilda» di San Pietro Vernotico
L’utilizzo di docenti di sostegno come «tappabuchi» per sostituire docenti assenti e togliendoli all’alunno diversamente abile è l’argomento sollevato in una nota della locale sezione del sindacato scuola Gilda, e segnalato oltre che al Provveditorato agli Studi di Brindisi ai dirigenti scolastici delle scuole. «La storia non è nuova – sostengono i dirigenti della locale sezione del sindacato Gilda – ma diventa più grave in quest’anno scolastico appena iniziato che ha visto una forte riduzione degli insegnanti di sostegno. I genitori – sostengono ancora i sindacalisti – sono già sul piede di guerra, per i pesanti tagli alle cattedre di sostegno operati dal ministro Moratti, in quanto un alunno con handicap che l’anno scorso aveva un docente di sostegno per 18 ore di lezione, quest’anno può contare solo su 9 ore o addirittura 4,5. Se poi ci si mette qualche dirigente scolastico che toglie il docente per utilizzarlo come supplente, il diritto allo studio e all’integrazione del diversamente abile viene praticamente azzerato».
«È appena il caso di ricordare – afferma il responsabile della locale sezione sindacale Gilda, Antonio De Blasi, congiuntamente al Coordinatore provinciale Antonio Libardo, che, anche se dovesse essere assente l’alunno diversamente abile, i docenti di sostegno non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti momentaneamente assenti. Tale principio – sostengono i sindacalisti – è stato più volte esplicitato in numerose circolari, tra cui quella del provveditorato di Roma n. 153 del 13.10.1997, e quella del Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, prot. 17337.
È di tutto rilievo che il contratto d’istituto – sostengono ancora i sindacalisti – non possa derogare a norme imperative di legge come nel caso, all’art. 13 comma 6 della L. 104/92, che recita: «Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti» (vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la giurisprudenza afferma: «Ai sensi dell’art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge» (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in DL 2000, 993).
Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno – concludono i sindacalisti – per anni denunciato dalla Gilda degli Insegnanti e tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni con handicap. L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che, in assenza del diversamente abile, il docente di sostegno non può essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell’art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall’art. 13 comma 6 della L. 104/92 – D.M. 9. luglio 1992».