Graduatorie ad esaurimento: per il Tar Lazio rientrano i “congelati SSis”

Di Lalla
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Lalla – Il TAR Lazio con provvedimento del 4 ottobre 2013 ha disposto l’inserimento in Graduatoria ad esaurimento di una docente "congelata Ssis", che aveva sospeso il percorso di abilitazione per il concomitante svolgimento di un dottorato di ricerca e che per questo motivo non era stata inserita con riserva o era stata successivamente cancellata dalle Graduatorie ad esaurimento.

Lalla – Il TAR Lazio con provvedimento del 4 ottobre 2013 ha disposto l’inserimento in Graduatoria ad esaurimento di una docente "congelata Ssis", che aveva sospeso il percorso di abilitazione per il concomitante svolgimento di un dottorato di ricerca e che per questo motivo non era stata inserita con riserva o era stata successivamente cancellata dalle Graduatorie ad esaurimento.

Chi sono i cosiddetti "congelati Ssis". Si tratta di aspiranti docenti che pur avendo vinto le selezioni per la frequenza della Ssis, corso biennale di specializzazione per l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento, ne hanno sospeso la frequenza per concomitanti e incompatibili impegni universitari. La successiva sospensione dei corsi Ssis ha però creato un vuoto, dal momento che per alcuni anni questi docenti non hanno più avuto modo di conseguire l’abilitazione.

La normativa ministeriale poco chiara ha determinato nel corso degli anni, a partire dal 2009, situazioni di diverso tipo: alcuni docenti "congelati Ssis" sono stati iscritti con riserva nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, avvenuta per alcuni con la partecipazione in sovrannumero al primo ciclo del TFA (acquisita l’abilitazione hanno potuto sciogliere la riserva in base al Decreto n. 572/2013); altri invece non sono stati iscritti con riserva dai rispettivi Uffici Scolastici o sono stati cancellati negli anni successivi.

Una tardiva nota del giugno 2012chiariva agli Uffici Scolastici che "in considerazione del fatto che il comma 17 dell’art.15 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che tali aspiranti docenti siano ammessi, senza procedura di preselezione, ai corrispondenti corsi di T.F.A., le posizioni di riserva devono essere conservate in attesa del loro scioglimento mediante la prevista, diversa modalità di conseguimento dell’abilitazione", ma il problema per i docenti mai inseriti dagli stessi uffici chiamati a mantenere la riserva, non è mai stato chiarito e affrontato dal Ministero.

Il commento degli avvocati. A seguire le vicende giudiziare per "Associazione Docenti Invisibili da abilitare" e "la Voce dei Giusti" l’avvocato Delia "il Tar ha ritenuto il Decreto Ministeriale affetto da profili di illegittimità, in particolare nella parte in cui omette di considerare per l’inserimento nelle GAE, la posizione di tutti quei soggetti che erano stati ammessi alla frequenza delle SSIS".

Per l’avvocato Michele Bonetti "trattasi della prima breccia nel muro delle Graduatorie ad esaurimento mediante una coraggiosa decisione del Tar del Lazio, il quale ha ribadito la propria giurisdizione sulla materia delle Graduatorie ad esaurimento: si tratta di un precedente che, in tema di giurisdizione del Tribunale Amministrativo, rappresenta un vero e proprio spartiacque".

Anche il gruppo FB costituto per dare voce alla problematica mostra soddisfazione "Pieno accoglimento per l’ingresso immediato nelle Graduatorie ad esaurimento come ex congelati e ora sovrannumerari! In tempi piuttosto rapidi i giudici del lavoro di Roma, Napoli, Salerno e Perugia si sono espressi accogliendo le istanze prodotte dai congelati Ssis non inseriti in Graduatoria ad esaurimento. In alcuni casi il Miur non si è neanche costituito. "

Il comunicato degli avvocati di Salerno Graduatorie ad esaurimento: docente ex congelato Ssis ottiene a Salerno l’inserimento in via d’urgenza

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