Formazione insegnanti di sostegno: zoccolo duro per competenze e rischio iperspecializzazione

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Giovanni Soldini (Dirigente tecnico USR per le Marche) – L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

Giovanni Soldini (Dirigente tecnico USR per le Marche) – L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio

Per migliorare la qualità dell’inclusione occorre che tutte le componenti scolastiche siano adeguatamente formate; la previsione di cui al comma 181 della L. 107 (punti 6 e 7: obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per tutti i docenti, nonché obbligo di formazione in servizio per il personale ATA va in questa direzione, e ciò è certamente positivo per quanto riguarda il personale già in servizio.

In riferimento alla formazione dei futuri nuovi docenti una riflessione va fatta circa i percorsi in essere, ritenendo che l’inserimento nei piani di studio di insegnamenti specifici inerenti l’inclusione permetterebbe di una avere una formazione di base sulle tematiche della disabilità e, in generale, dei bisogni educativi speciali comune a tutti i docenti, uno “zoccolo duro” sul quale poi costruire ulteriori percorsi di aggiornamento e formazione in servizio.

Per la scuola dell'infanzia e primaria i titoli di accesso all'insegnamento consistono nella Laurea in Scienze della formazione primaria (che è titolo abilitante all'insegnamento , ai sensi dell’art. 6, L. 169/2008), ovvero Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (titolo abilitante all'insegnamento , ai sensi del DM 10 marzo 1997).

Gli attuali piani di studio di Scienze della formazione primaria contemplano solo marginalmente insegnamenti relativi alle tematiche dell’inclusione (neuropsichiatria infantile, pedagogia clinica), per cui sarebbe auspicabile l’inserimento di congruo numero di CFU specifici (pedagogia speciale, didattica speciale, legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica, gli strumenti dell’integrazione:PDF, PEI, PDP, …)

Per quanto riguarda l’istruzione secondaria di I e II grado, i titoli di accesso all’insegnamento consistono nella Laurea quadriennale o quinquennale di vecchio ordinamento (DM 39/1988) ovvero di Laurea specialistica o magistrale di nuovo ordinamento (DM 22/2005), nonché Diploma di conservatorio o di Accademia di Belle Arti vecchio ordinamento, diploma Isef e Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico pratici). Attualmente tali titoli NON sono abilitanti, ma permettono solo l’eventuale inclusione nelle graduatorie di terza fascia di istituto.

A differenza della laurea in scienze della formazione primaria – che, lo ribadiamo, fornisce un titolo abilitante all’insegnamento – non si può pensare di inserire obbligatoriamente nei piani di studio delle altre lauree magistrali insegnamenti relativi all’inclusione scolastica: un dottore in giurisprudenza che voglia diventare avvocato, ovvero un ingegnere civile che sia interessato solo a costruire ponti e autostrade non può essere costretto a seguire corsi relativi all’inclusione scolastica.

Dunque, è nel successivo percorso abilitante (chiamasi TFA o in qualsiasi altro modo si vorrà rimodulare) che dovrà essere previsto congruo numero di CFU specifici relativi alle tematiche dell’inclusione: solo in questo modo potremo avere quello “zoccolo duro” di conoscenze e abilità (probabilmente non ancora competenze) sulle tematiche della disabilità e, in generale, dei bisogni educativi speciali, comune a tutti i docenti.

Quindi, a seguito di superamento di un concorso disciplinare specifico, si può accedere all’insegnamento; allo stato attuale delle cose, in attesa del riordino di cui al comma 181 lettera b Legge 107/20151, il primo anno è un anno di formazione e di prova, a conclusione del quale c’è la conferma o meno in ruolo.

E chi vuol diventare insegnante di sostegno?

Naturalmente deve specializzarsi. Sia per la scuola dell’infanzia e primaria che della scuola secondaria di primo e secondo grado attualmente è necessario frequentare un corso annuale (60 CFU)

La proposta –

Con questo titolo di specializzazione si può accedere ad un concorso specifico per diventare insegnante di sostegno senza necessariamente possedere l’abilitazione in una disciplina specifica! In questa prospettiva, e solo in questa prospettiva, ha senso parlare di 4 classi di concorso specifiche per il sostegno (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado)3 e abolizione della 4 aree disciplinari nel secondo grado.

In riferimento all’istanza delle famiglie delle persone disabili e delle loro associazioni di avere docenti sempre più specializzati, specialmente in riferimento a determinate patologie, si può ipotizzare -per i docenti di sostegno neo-assunti – l’obbligo di frequentare un corso di specializzazione di II livello o Master specifico (60 CFU) su disabilità sensoriali, autismo, ecc.

L’esperienza dei corsi di specializzazione appena conclusi mostra che i pochi CFU dedicati alle disabilità sensoriali non permettono il conseguimento di adeguate competenze (che neppure i corsi biennali di specializzazione polivalente ex DPR 970/75 garantivano).

Con questa specializzazione di II livello, in vece, al termine del terzo anno di contratto, ma – in alcuni casi anche dopo il secondo anno – si avrà un adeguato numero di docenti di sostegno realmente formati su specifiche disabilità. Naturalmente questo presuppone un’adeguata offerta formativa da parte del Ministero di master o corsi di specializzazione di II livello !

Quanto alla continuità didattica dell’insegnante di sostegno , sicuramente essa rappresenta un aspetto qualificante dell’integrazione, ma NON necessariamente deve essere garantita per tutto un ciclo di 5 anni o più: riuscire a garantire una continuità di 3 anni sarebbe già un bel traguardo! Inoltre bisogna considerare che non sempre questo meccanismo funziona; talvolta si instaura un rapporto quasi simbiotico tra docente di sostegno e alunno, con connotazioni più negative che positive, per cui poi è necessario effettuare cambiamenti. …Per non parlare poi del burnout…

Quale vincolo di permanenza sul sostegno? Sul tema il dibattito è piuttosto acceso in questi giorni e si nota una forte contrapposizione tra i sostenitori dell’attuale modello (che prevede il passaggio al ruolo comune/disciplina dopo 5 anni) e coloro che prefigurano un vincolo almeno decennale (in virtù della specializzazione conseguita e del ritenere il sostegno una “scelta di vita” e non una “via brevis” per entrare in ruolo sulla propria disciplina). Un punto che va considerato attentamente è il fatto che i docenti di sostegno (che- ricordiamo- sono assegnati alla classe in cui è presente un alunno disabile) maturano competenze didattico-metodologiche e valutative che possono essere ritenute un valore aggiunto nella didattica con tutta la classe. Tornando il docente ad insegnare la propria disciplina o su posto comune (per la primaria), la ricaduta su tutti gli alunni delle competenze acquisite e ulteriormente affinate durante l’insegnamento sul sostegno potrebbe essere veramente grande.

Per evitare un netta contrapposizione dei due fronti, si ritiene che – dopo il primo quinquennio obbligatorio – il docente di sostegno, laddove abilitato per posto comune (nell’infanzia e nella primaria) o su specifica classe di concorso (per secondaria di I e II grado), possa essere utilizzato part-time sulla disciplina e part-time sul sostegno; al termine di questo triennio il docente (che- ribadiamo – ha vinto un regolare concorso e nel frattempo si è anche abilitato per la propria disciplina!) potrà optare per il passaggio di cattedra, ovvero permanere nel sostegno (full-time o part-time) per un successivo triennio. L’utilizzo “nelle classi comuni” di un docente che è specializzato sia sul sostegno (I livello) sia su patologie specifiche (II livello) potrà costituire veramente un valore aggiunto nella progettazione di percorsi didattici personalizzati, anche in considerazione della numerosità e eterogeneità di studenti con disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi speciali oggi presenti nelle nostre classi.

La presente proposta – che ha un “modulo” (non calcistico!) 2+3 (+ 3 part-time) – potrebbe essere applicabile al sostegno anche in riferimento alla previsione di Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria di cui al comma 181 lettera b, punti 2 e 3 (“contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio”) – ma con alcune criticità.

La prima è relativa al concorso: il citato punto 2 prevede “ l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso”.

Il successivo punto 3.1 prevede “il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di un corso annuale[…] destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza.”

Dunque si tratta di un concorso “disciplinare” e non sul sostegno; ci si chiede allora che senso abbia istituire 4 classi dei concorso per il sostegno (di cui 2 per la scuola secondaria!)

L’empasse potrebbe essere superato dando la possibilità ai docenti vincitori di concorso nel primo anno di contratto a TD di tirocinio di optare per una specializzazione “disciplinare” per l’insegnamento secondario nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza ovvero per una specializzazione di I livello sul sostegno. In questo secondo caso anche per il docente specializzato nel sostegno si può prevedere “l’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente”.

Seconda criticità: come e quando far conseguire la tanto richiesta “iperspecializzazione”, ovvero una preparazione specifica sulle disabilità ai docenti di sostegno? La soluzione più adeguata è quella di chiedere ai docenti di sostegno (che hanno già maturato una specializzazione di I livello nel 1 anno di tirocinio) di frequentare appositi corsi annuali durante il secondo o terzo anno di tirocinio, così da poter giungere alla eventuale conferma in ruolo anche con una specializzazione di II livello di sostegno che potrebbe essere utilizzata su casi specifici (disabilità sensoriali, autismo, ecc.) nel successivo triennio. In questo caso il modulo necessariamente diventa 3+ 3(+3 part-time) .

Terza criticità: come e quando i docenti di sostegno così formati potranno tornare alla “propria” disciplina ? Se il prerequisito per un contratto a TI è il conseguimento di una abilitazione specifica, la possibilità di conseguire un diploma di specializzazione”disciplinare” per l’insegnamento secondario dovrà essere offerta nel secondo triennio. Un impegno non indifferente !

Quarta criticità: l’insegnante di sostegno è “scelto” dal dirigente scolastico o viene “assegnato” all’istituzione scolastica? Il comma 18 della Legge 107/2015 stabilisce che “ Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83”,e sappiamo che nell’organico dell’autonomia sono ricompresi sia posti comuni che di sostegno (comma 14); il comma 181 lettera b, punto 2 stabilisce che “ I vincitori sono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche”. Ora, senza volersi addentrare in difficili tecnicismi, si ritiene che i docenti di sostegno debbano essere assegnati alle istituzioni scolastiche, anche in funzione di una ottimizzazione delle professionalità (specializzazione sul sostegno di I o di II livello).

Come si può vedere ci sono ancora molti punti oscuri che meritano adeguati approfondimenti, anche dal punto di vista tecnico. Resta il principio della necessità di trovare delle soluzioni il più possibile condivise tra tutte le componenti del mondo della scuola, ed in particolare tra docenti, famiglie (e loro associazioni), sanità, senza alzare steccati o barricate, … per il bene dei "nostri ragazzi speciali".

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