Docenti sostegno II grado Lazio, il 54% non ha superato prova scritta. CDP: discrasia tra formazione universitaria e valutazione in sede concorsuale?
CDP – Riflettere in maniera lucida sulla genesi di questo concorso probabilmente aiuta ad avere una visione più equilibrata sulle prove e sullanecessità di far arrivare alle commissioni un chiaro messaggio.
CDP – Riflettere in maniera lucida sulla genesi di questo concorso probabilmente aiuta ad avere una visione più equilibrata sulle prove e sullanecessità di far arrivare alle commissioni un chiaro messaggio.
Le indicazioni ministeriali, contenute nel D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 aprono a unadiscussione sull'opportunità di calendarizzare un concorso durante la parte finale dell'anno scolastico. Ma quello che merita una riflessione maggiore è lanatura stessa della formula concorsuale: avvertenze generali e programmi di materia dapprima fumosi, errati e soprattutto sproporzionati.
Un pasticcio figlio della fretta di presentare le nuove classi di concorso pochi giorniprima del decreto sul concorso stesso.
Prove calibrate sulla capacità di insegnare, si chiarisce; ma nella sostanza la componente nozionistica risultapredominante: i programmi proposti appaiono come copia e incolla di corsi universitari.
Poi le griglie di valutazioni, presentate dopo la prova scritta. In questo contesto si innesta la dignità del docente. Di un docente abilitatodallo Stato che da anni insegna e che da anni costituisce la risorsa fondamentale alla quale attingere per educare intere generazioni.
È probabilmente tardi per riflettere sulla strana logica di sottoporre docentiabilitati e con anni di esperienza nelle istituzioni scolastiche a un'ulteriore selezione, ma siamo ancora in tempo per chiederci se possa avere senso fermareun docente con tali caratteristiche.
L'abilitazione costituisce la certificazione di rango universitario relativa alla padronanza nozionisticadella materia e alla preparazione pedagogica. A conforto di tale preparazione concorrono gli anni di docenza, le commissioni di esami, gli organi collegialie tutto quanto rientra nella funzione docente. Davvero si può pensare che un concorso come quello in itinere possa valutare o selezionare docenti con talicaratteristiche? È possibile sbarrare la strada all'insegnamento a professionisti della scuola, sulla base di prove concorsualiepistemologicamente aleatorie e osservate con sospetto dal mondo accademico?
Questo risulta ancora più incomprensibile quando i candidati vengono fermati pur essendo disponibili posti a concorso, posti che rimarranno vacanti e chenaturalmente impegneranno gli stessi candidati bocciati come supplenti negli anni successivi.
Può accadere che un docente non svolga in maniera corretta una prova selettiva, ma quando più del 50% dei docenti abilitati e in alcuni casispecializzati viene fermato ad una prova, sorge il ragionevole dubbio che tra la formazione accademica e la valutazione in sede concorsuale ci sia unadiscrasia inaccettabile.
Chiaramente ogni docente escluso potrà, secondo quanto previsto dalla L.241/90 e dal DM n. 60 del gennaio 1996 procedere con unaccesso agli atti e nei casi necessari impugnare il giudizio delle commissioni che ne risponderanno in solido.