Il docente ha diritto di conoscere le dichiarazioni che lo riguardano rese dai genitori alla scuola

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inviato da Avv. Marco Fusari – Il Garante della Privacy, con provvedimento del 18 luglio 2013, ha ribadito che il dirigente scolastico non può negare al docente di conoscere e di accedere alle dichiarazioni rese dai genitori degli alunni e che lo riguardano, trattandosi di veri e propri dati personali del medesimo.

La vicenda da cui trae origine il provvedimento in questione nasce da una riunione svoltasi in un istituto scolastico (presumibilmente senza la docente in questione), nel corso della quale i genitori degli alunni mettevano a verbale alcune considerazioni ed episodi riguardanti l’insegnante; altre dichiarazioni scritte venivano poi rilasciate personalmente dai genitori, appositamente convocati dal dirigente scolastico in un’altra occasione.

Venuta a conoscenza dell’esistenza di dichiarazioni che la riguardavano, la docente chiedeva alla scuola di conoscere il contenuto delle stesse, motivando la richiesta sulla base dell’art. 7 del d .lg.s 196/03, secondo il quale “L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile”.

La scuola opponeva un netto rifiuto, affermando che la legge n. 241/1990 non consentiva l’accesso alle dichiarazioni rilasciate dai genitori e verbalizzate, e ciò da un lato a tutela della riservatezza delle opinioni espresse confidenzialmente dalle famiglie degli alunni in un rapporto fiduciario ed informale, dall’altro perché i verbali in cui erano inserite tali dichiarazioni non avevano contenuto provvedimentale né supportavano alcun atto derivato o connesso.

Il Garante della Privacy, accogliendo il ricorso dell’insegnante, ha sottolineato come il diritto di accesso di cui all’art. 7 del Codice della Privacy è distinto dal diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, in quanto è volto a consentire agli interessati di ottenere, ai sensi dell’art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Il Provvedimento del Garante della Privacy

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