Diventare tutor dei tirocinanti nei corsi di sostegno e TFA ordinario. Requisiti e selezione

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L’argomento risulta abbastanza attuale considerato che le istituzioni scolastiche accreditate allo svolgimento di attività di tirocinio ai sensi del D.M. 30-11-2012 n.93, sono chiamate ad attivarsi nella scelta dei tutor dei tirocinanti. Si premetta che il ruolo di questi ultimi è sostanzialmente diverso da quello dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori, per i quali il D.M. n.249 del 10-09-2010 prevede l’esonero, parziale o totale, dal servizio.

L’argomento risulta abbastanza attuale considerato che le istituzioni scolastiche accreditate allo svolgimento di attività di tirocinio ai sensi del D.M. 30-11-2012 n.93, sono chiamate ad attivarsi nella scelta dei tutor dei tirocinanti. Si premetta che il ruolo di questi ultimi è sostanzialmente diverso da quello dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori, per i quali il D.M. n.249 del 10-09-2010 prevede l’esonero, parziale o totale, dal servizio.

La normativa di riferimento che traccia, in linea generale, i ruoli spettanti ai docenti tutor è l’art.11 del D.M. n.249, mentre per la loro scelta si rinvia al D.M. 8-11-2011, decreto che ha disciplinato la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali nonché i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, proprio in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D.M. n.249.

L’art.2 del D.M. dell’8 novembre 2011 definisce i “requisiti e titoli” richiesti alle differenti tipologie di tutor rientranti nel novero dell’art.11 del D.M.249/2010.

Per l’individuazione dei tutor dei tirocinanti che ai sensi del comma 3 dell’art.11 “hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti”, si rinvia ai commi 2, 3 e 4 dell’art.2 succitato:

– comma 2 così stabilisce “i tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all’art. 12 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 23, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell’individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l’incarico di tutor dei

– comma 3 “le nomine sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d’istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla tabella 1 dell’allegato A al presente provvedimento”.

– comma 4 “i tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nei rispettivi decreti attuativi”. Per questi ultimi si intendono rispettivamente i DD.MM del 30-09-2011 che hanno fissato i criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell‘articolo 14 del decreto n. 249 e per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto n. 249.
La designazione dei tutor dei tirocinanti avviene quindi su bando indetto dal dirigente scolastico che avrà anche il compito di elaborare una graduatoria interna di istituto sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati e della valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

I titoli valutabili per l’individuazione dei tutor dei tirocinanti nel TFA ordinario sono contenuti nell’Allegato A Tabella 1 del D.M. 8-11-2011*; al contrario i criteri per i tutor chiamati a rivestire un ruolo nello svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno si ricavano dal D.M. del 30-09-2011, esattamente nell’Allegato B. **

Per la prima tipologia di tutor dei tirocinanti al fine di assumerne l’incarico occorre aver prestato almeno 5 anni di servizio di insegnamento.

Per i tutor nei percorsi di formazione specifici per il sostegno è previsto che: “il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E’ individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

– docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
– docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

Come già accennato, nel TFA ordinario ossia su posto comune o disciplinare, la conduzione della valutazione ai fini dell’individuazione spetta al dirigente scolastico ma con il supporto del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, come stabilito nel comma 3 dell’art.2 del D.M. 8-11-2011 e nell’Allegato A Tabella 1. In quest’ultima, oltre all’indicazione dei titoli richiesti, vi è una parte dedicata al ruolo del comitato, inerente alla valutazione dei candidati. Il decreto parla di colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il comitato dovrà altresì tenere conto del percorso professionale del docente e di ogni formazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale.

Riguardo ai titoli richiesti ai candidati del TFA ordinario che intendono rivestire tale ruolo non appare superfluo sottolineare che essi risultino piuttosto ambiziosi dato che sono pretese competenze professionali altamente qualificate. Tuttavia il legislatore ha lasciato un margine di spazio, allo scopo di venire incontro anche a quei candidati che non possiedono in toto tali titoli. Infatti come sopra detto, il comitato è tenuto anche a considerare il percorso professionale del docente, magari tenendo in considerazione eventuali esperienze o titoli posseduti che siano speculari al ruolo di tutor dei tirocinanti.

Il colloquio con intervista strutturata esige che l’organo deputato alla valutazione abbia una preparazione su questa tecnica che rientra nel novero dei diversi tipi di intervista. Nel caso specifico, compito del comitato è quello di aver già predisposto ex ante le domande da porre a ciascun candidato. Le domande sono identiche per tutti e vanno formulate così come sono state scritte. Contestualmente ogni candidato dovrà presentare un progetto di lavoro che sarà anch’esso oggetto di valutazione del comitato.

L‘Allegato A tabella 1 specifica che il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazioni dei titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all’esame.

In ordine al ruolo attribuito dall’art.2 comma 3 del D.M. 8-11-2011 al comitato per la valutazione del servizio dei docenti, sorge un dubbio che non è stato chiarito dal legislatore: la compatibilità dei membri facenti parte dell’organo collegiale con l’eventuale richiesta degli stessi di partecipare alla selezione per essere individuati come tutor dei tirocinanti. La logica porterebbe a pensare che nel caso si verificasse questa ipotesi, il membro del comitato, lui stesso aspirante alla selezione, dovrebbe essere sostituito da un supplente, tra l’altro i membri supplenti sono previsti in sede di elezione dell’organo in parola. Un’altra perplessità sovviene: i membri del comitato possiedono le competenze necessarie per essere valutatori dei valutati, visto che i primi sono loro stessi docenti alla stregua dei secondi? Sarebbe opportuno tenerne conto al momento dell’elezione del comitato stesso.

Diversa è la questione per l’individuazione dei tutor dei tirocinanti nei percorsi di specializzazione del sostegno di cui al D.M. 30-09-2011; il comma 4 dell’art.2 del D.M. 8-11-2011 stabilisce che essi siano individuati dai dirigenti scolastici sulla base dei requisiti previsti nei rispettivi decreti, Orbene, il D.M. 30-09-2011, nell’Allegato B definisce che i tutor siano individuati sulla base della disponibilità e del curriculum presentato.

La selezione, in entrambe le tipologie di tutor, dovrà portare l’organo collegiale a redigere una graduatoria interna dei docenti individuati.

* Allegato A Tabella 1
(D.M. 8-11-2011 art. 2, comma 3)
Titoli valutabili per l’individuazione dei tutor dei tirocinanti (art. 11, comma 3 del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249) – (punti 50 su 100).
A.1.1. Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10).
A.1.2. Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 5).
A.1.3. Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 5).
A.1.4. Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3).
A.1.5. Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all’uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 5)
A.1.6. Formazione specifica all’uso delle lavagne interattive multimediali (punti 2).
A.1.7. Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 5).
A.1.8. Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7).
A.1.9. Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3).
A.1.10. Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (punti 5).

Valutazione da parte del Comitato (punti 50 su 100).
L’esame ai candidati per l’assegnazione di compiti tutoriali è svolto dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e consiste in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il comitato tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale. Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazioni dei titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all’esame.

** Allegato B
D.M. 30-09-2011

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.
Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E’ individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:
– docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
– docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

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