Dichiarazione dei redditi. Spese per la frequenza ed erogazioni liberali. Detrazioni, mense scolastiche e proteste

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di Cinzia Olivieri – Si riparla di mense scolastiche a seguito della C.M. n. 3/E/2016 , con la quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in materia di detrazione per le “spese per la frequenza scolastica” (1.15) a seguito della modifica dell’art. 15, comma 1 del TUIR, per effetto in particolare della Legge n. 107/2015, con l’inserimento della lettera e-bis).

di Cinzia Olivieri – Si riparla di mense scolastiche a seguito della C.M. n. 3/E/2016 , con la quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in materia di detrazione per le “spese per la frequenza scolastica” (1.15) a seguito della modifica dell’art. 15, comma 1 del TUIR, per effetto in particolare della Legge n. 107/2015, con l’inserimento della lettera e-bis).

Infatti, la lettera e) – che prima riguardava tutte le spese di istruzione detraibili – ora disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria e la lettera e-bis) quella delle “spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

Dunque la nuova lettera e-bis dell’art. 15 comma 1 del TUIR prevede la detrazione, comunque documentata, per le spese di istruzione sostenute per la frequenza:

  • di scuole dell’infanzia (scuola materna),
  • del primo ciclo di istruzione,
  • della scuola secondaria di secondo grado,

del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della Legge n. 62/2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione). Tale detrazione è prevista nel limite di euro 400 per alunno o studente e non è cumulabile con quella per le erogazioni liberali dell’art. 15 comma 1 lett. i-octies del TUIR (“Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”).

Il predetto comma 1 lett. i-octies contempla, com’è ormai noto, la possibilità di detrarre, sempre per un “importo pari al 19 per centodegli “oneri sostenuti dal contribuente” ma senza limite, “le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione è però ammessa a condizione che “il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (quindi “carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento”).

Il dato testuale delle lettere e-bis e i-octies pare evidenziare delle differenze, giacché nel primo caso si fa riferimento alle sole “scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62” (quest’ultima relativa alla parità scolastica) mentre nel secondo si parla espressamente di “istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari”.

Risolve il dubbio appunto l’art. 1 della L 62/00, il quale recita al comma 1, primo capoverso: “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.

Per l’effetto, sebbene la L 62/00 disciplini soprattutto i requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, si desume da tale articolo che la detrazione della lettera e-bis sia prevista dunque per le scuole statali, paritarie private e degli enti locali.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto necessario interpellare il MIUR per individuare l’ambito applicativo delle suddette detrazioni, a mezzo modello 730 e Unico, con riferimento alle spese per la frequenza e quelle per le erogazioni liberali.

Come si legge al punto 1.15 della C.M. n. 3/E/2016 il Ministero ha quindi precisato che:

  • rientrano nella previsione della lettera e-bis

le tasse;

i contributi obbligatori;

i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica per finalità diverse di quelle della lettera i-octies.

Tra questi si citano espressamente a titolo esemplificativo: la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica.

Dovrebbero potersi annoverare anche i contributi per assicurazione integrativa o l’acquisto dei libretti delle assenze che, sebbene inclusi dalla Nota 20 marzo 2012, Prot. n. 0000312 tra le “spese sostenute per conto delle famiglie”, sono da considerarsi comunque volontari giacché, come precisato dalla successiva Nota 7 marzo 2013 n. 593, alle scuole non è riconosciuta capacità impositiva in quanto i “consigli di istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi”.

È invece espressamente escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado;

  • rientrano invece nell’ambito di applicazione della lettera i-octies

i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate

  1. all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti);
  2. all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione),
  3. all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

Nonostante l’opportunità positiva, restano però sostanzialmente irrisolte le questioni sollevate, anche di recente, con riferimento al servizio mensa.

Invero, a parte la non cumulabilità dei due benefici di cui alle lettere e-bis e i-octies, in particolare riguardo alle sempre più diffuse proteste per il “caro mensa”, la detrazione, nei limiti del 19%, di 400 euro, per un totale di 76 euro l’anno per studente, compensa in maniera esigua la somma complessiva versata dalle famiglie, specie nell’ipotesi di tempo pieno.

Le mense costituiscono dichiaratamente un servizio “a richiesta”.

Tuttavia sempre più spesso si parla di “obbligatorietà della mensa” specie con riguardo al tempo pieno.

Ebbene, se per chi opta per un tempo scuola in cui sia prevista anche la mensa, in quanto momento educativo, può condividersi che tale attività sia da considerarsi per ciò stesso obbligatoria, da tanto non può desumersi anche l’obbligo di adesione ad un servizio a pagamento, non solo perché esso si attiva a domanda individuale ma altresì per lo stesso principio di gratuità dell’istruzione e le ulteriori considerazioni contenute anche nelle due note sul contributo sopra menzionate.

Rimane alto pertanto il livello di attenzione delle famiglie sull’argomento.

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