DDL Scuola. La riforma non elimina le supplenze, ma potranno andare anche ai docenti di ruolo

Di Lalla
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La supplentite continuerà ad esistere, almeno nel breve – medio periodo e le Graduatorie ad esaurimento molto probabilmente non saranno svuotate con il piano straordinario. Dalle promesse della Buona Scuola del 3 settembre alla realtà del DDL Scuola approvato in Senato il 25 giugno.

La supplentite continuerà ad esistere, almeno nel breve – medio periodo e le Graduatorie ad esaurimento molto probabilmente non saranno svuotate con il piano straordinario. Dalle promesse della Buona Scuola del 3 settembre alla realtà del DDL Scuola approvato in Senato il 25 giugno.

Nell'a.s. 2015/16 continueranno ad essere stipulati contratti di supplenza. La notizia, di per sè, non è nuova. Ne aveva già parlato il Premier durante la conferenza stampa del 12 marzo, sbilanciandosi anche sulle classi di concorso ancora interessate dai contratti a tempo determinato, potrebbe essere un plafond di circa 10.000 contratti Supplenze necessarie per l'a.s. 2015/16 : 10.000. Andranno solo ai precari o anche ai docenti di ruolo?

La novità consiste invece nel fatto che il DDL approvato al Senato introduce il comma 68bis che prevede, a partire dall'a.s. 2016/17 un ulteriore contingente di posti (non facenti parte dell'organico di autonomia nè disponibili per operazioni di mobilità o immissioni in ruolo).

Tale contingente di posti (non vi possono rientrare i posti di sostegno in deroga) servirà a far fronte a "inderogabili necessità previste e disciplinate" .

Per la copertura di tali posti si provvede con

  • docenti in seriti nelle graduatorie di personale aspirante a contratti a tempo determinato
  • impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti limitati ad un anno scolastico.

Ricordiamo due punti fondamentali del DDL

1) Il Dirigente Scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purchè non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso

2) a partire dal 1° settembre 2016 scatta il limite di 36 mesi per supplenze su posti vacanti e disponibili.

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