Congedo parentale a ore: chiarimenti INPS su fruizione e retribuzione

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Con il decreto legislativo numero 80 del 15 giugno 2015 sono state apportate delle modifiche sul congedo parentale.

Con il decreto legislativo numero 80 del 15 giugno 2015 sono state apportate delle modifiche sul congedo parentale.

Le modifiche, inizialmente introdotte in via sperimentale per il solo 2015, sono poi diventate strutturali con il dl 148 del 2015 in vigore dal 24 settembre scorso.

Le modifiche apportate al congedo parentale prevedono, oltre ad un prolungamento dei limtii temporali, anche di quelli indennizzabili, anche la possibilità di poterne fruire su base oraria.

L’articolo 7 del dl 80 2015, infatti, prevede la possibilità, per ognuno dei genitori di scegliere se fruire del congedo parentale su base giornaliera o su base oraria. Per quanto riguarda la fruizione su base oraria l’Inps fornisce delle chiarificazioni con la circolare 40 del 23 febbraio 2016.




Nella circolare l’sitituto ricorda che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero ed è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi e riposi di cui al dl 151/2001.

L’Inps, inoltre, precisa che le amministrazioni pubbliche sono tenute a pagare ai propri dipendenti  la retribuzione del 30% per un periodo massimo di congedo parentale complessivo tra i due genitori di 6 mesi che può essere fruito fino al compimento del sesto anno di vita del bambino o, in caso di adozione, fino al sesto anno di ingresso in famiglia del minore.

Per i periodi ulteriori, oltre i 6 mesi,  per periodi compresi tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la stessa percentuale di retribuzione qualora il reddito individuale dei genitori sia minore a 2,5 volte il trattamento minimo sociale.

Per quanto riguarda, invece, i periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 10 anni di vita del bambino, non è prevista alcuna retribuzione.

 

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