Concorso a cattedra 2012: avevano diritto a partecipare anche i laureati dopo 2001/02. Vittoria sui requisiti di accesso

Di Lalla
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Concorso a cattedra 2012: sentenza n.105/2015 del Consiglio di Stato sui requisiti di accesso. Battaglia legale avviata, all'indomani del bando, dal sindacato Anief.

Concorso a cattedra 2012: sentenza n.105/2015 del Consiglio di Stato sui requisiti di accesso. Battaglia legale avviata, all'indomani del bando, dal sindacato Anief.

Il Consiglio di Stato emana in questi giorni le sentenze relative alla discussione dei ricorsi relativi ai docenti che hanno partecipato al concorso a cattedra 2012 in assenza del requisito di accesso previsto dal bando. La prima ad essere pubblicata è relativa ad un ricorso patrocinato in primo grado dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia ed in appello anche dall'Avv. Cantelli. comunicato Adida

La ricorrente, che ha partecipato al concorso 2012 nella provincia autonoma di Bolzano, impugna la clausola di cui all'art. 2, comma 3, del bando di concorso, che impedisce la partecipazione alla procedura selettiva ai possessori di laurea prevista dal previgente ordinamento, che abbiano conseguito il relativo titolo dopo l'anno accademico 2002/2003 e che non siano muniti di abilitazione

« Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 – 1999 ».

Il Consiglio di Stato, esaminato il ricorso, afferma

la nuova disciplina (di rango legislativo) per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie impone il possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore;

– tenuto conto della disposizione legislativa sulla frequenza triennale e dell'avvenuta indizione dell'ultimo concorso con d.m. 1° aprile 1999, con il d.m. n. 460 del 1998 è stata introdotta una disciplina transitoria applicabile al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 ( recte : al primo dopo il triennio decorrente dall'ultimo concorso), stabilendo che possono essere ammessi a detto concorso i candidati privi di abilitazione […]

La disciplina transitoria introdotta con il d.m. n. 460 del 1998, riferita al primo concorso a posti e cattedre successivo al 1° maggio 2002, si correla dunque direttamente al passaggio al sistema di formazione universitaria dei docenti della scuola secondaria di cui al citato art. 4 l. 19 novembre 1990, n. 341, il cui fulcro è costituito dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS).

L'esposto quadro normativo deve essere completato con le previsioni contenute nell'art. 64, comma 4- ter , d.-l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, che ha sospeso le procedure per l'accesso alle SSIS effettivamente attivate presso le università a partire dall'anno accademico 1999-2000, ponendo pertanto fine ai percorsi per l'abilitazione disciplinati dal d.m. n. 460 del 1998.

In conseguenza di tale intervento legislativo gli aspiranti docenti, i quali avevano conseguito la laurea a partire dall'anno 2008, non hanno più avuto la possibilità di iscriversi alle predette Scuole di specializzazione per conseguire l'abilitazione propedeutica alla ammissione ai concorsi a cattedre.

Infine, a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alla previsioni del d.m. 10 settembre 2010 – ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007, n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini formativi attivi (TFA), di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione, previo esame, presso università ed istituti parificati.

I predetti tirocini sono, tuttavia, divenuti operativi solo a partire dall'anno accademico 2011-2012, in quanto le prove di accesso ai TFA sono state disciplinate soltanto con il successivo d.m. 11 novembre 2011.

5.2. Alla luce del quadro normativo così delineato, può essere compiutamente affrontata la doglianza della ricorrente, secondo cui la disposizione contenuta nell'art. 2 del bando, impedendo la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002-2003, ha omesso di attualizzare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 d.m. n. 460 del 1998, creando una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 (periodo, in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS) e candidati laureatisi nell'arco temporale 2008-2011 (periodo, in cui le procedure SSIS sono state, per volontà legislativa, sospese).

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Rilievi del Consiglio di Stato

appare evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel d.m. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio;

– ne consegue che l'Amministrazione provinciale, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, e quindi permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva;

– diversamente opinando, si determina una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come l'odierna ricorrente, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della domande;

– nello spazio temporale che va dall'anno accademico 2008-2009 all'anno accademico 2011-2012, chi era in possesso di titolo di laurea, o stava per conseguirlo, non aveva in nessun caso la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento né attraverso le SSIS né attraverso il TFA e, conseguentemente, di partecipare al concorso di cui è controversia

In conseguenza di queste considerazioni il ricorso viene accolto.

La sentenza 

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