Come gestire ricostruzione carriera docenti assunti il 1° settembre 2011 con retrodatazione al 2010: chiarimenti Aran

Di Lalla
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Lalla – In riferimento alla situazione relativa al personale docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica 01 settembre 2011, retrodatata al 01 settembre 2010, l’Aran ha espresso il proprio orientamento sul diritto al valore retributivo fascia "3- 8 anni" per la ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 2 comma 2 del CCNL 4/08/2011.

Lalla – In riferimento alla situazione relativa al personale docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica 01 settembre 2011, retrodatata al 01 settembre 2010, l’Aran ha espresso il proprio orientamento sul diritto al valore retributivo fascia "3- 8 anni" per la ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 2 comma 2 del CCNL 4/08/2011.

Il docente, pur avendo avuto retrodatazione giuridica dell’immissione in ruolo al 1° settembre 2010, non può usufruire delle clausole di salvaguardia inserite nel CCNL 4/08/2011 per i docenti che a tale data erano già effettivamente assunti a tempo indeterminato.

L’Aran nega dunque, e la soluzione prospettata è condivisa anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (IGOP), nega, il riconoscimento del beneficio (d’altronde il sistema SIDI è già correttamente impostato).

Le due clausole di salvaguardia sono

– la prima, per il personale inserito nella precedente posizione 3 -8 o che abbia maturato il diritto all’inserimento in tale posizione, il quale conserva il diritto a percepire il maggior valore stipendiale di detta posizione fino a maturazione del successivo scaglione

– la seconda, per il personale inserito nella precedente posizione stipendiale 0- 2, il quale conserva il diritto al conseguimento del precedente valore stipendiale 3 – 8 al compimento del periodo di due anni.

Tali clausole sono volte a salvaguardare chi alla data del 1° settembre 2010 era già assunto a tempo indeterminato. Il docente assunto dal 1° settembre 2011 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2010 deve essere sottoposto allo stesso regime proposto dal CCNL 4/08/2011 calibrata su sei posizioni stipendiali, con un’unica posizione 0 – 8.

La nota Aran del 08/10/2013

Il CCNL 04/08/2011

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