Chiamata diretta. Ora il Miur procederà con atto unilaterale, probabilmente continueranno a contare i titoli. Possibili scenari
Saltata la trattativa per la firma della sequenza contrattuale sulla chiamata diretta, ossia l'assegnazione alle scuole dei docenti di ruolo che dall'a.s. 2016/17 acquisiscono titolarità su ambito territoriale, alla domanda "adesso cosa accadra", la FLCGIL risponde che adesso il Miur procederà con atto unilaterale.
Saltata la trattativa per la firma della sequenza contrattuale sulla chiamata diretta, ossia l'assegnazione alle scuole dei docenti di ruolo che dall'a.s. 2016/17 acquisiscono titolarità su ambito territoriale, alla domanda "adesso cosa accadra", la FLCGIL risponde che adesso il Miur procederà con atto unilaterale.
Dal comunicato emanato ieri sera dalle sigle sindacali emerge che il negoziato è saltato a causa dell'inflazione di requisiti che il Miur avrebbe preteso di inserire nell'accordo. Ecco quali sono stati proposti dal Ministero
Adesso dunque cosa accadrà? C'è chi esulta pensando che sia saltata la chiamata diretta e che per l'assegnazione alle scuole si torni al vecchio metodo della graduatoria per punteggio nell'ambito delle operazioni di mobilità, ma non è così.
La chiamata diretta fa parte della legge 107/2015, e la contrattazione era un tentativo per trovare modalità di applicazione condivise, ma la rottura della trattativa non comporta la sua cancellazione. Tant'è vero che Marco Campione, della segreteria del sottosegretario Faraone, a pochi minuti dalla divulgazione sui social della notizia, ha commentato "Noi andiamo avanti".
Dunque, la chiamata diretta sarà gestita con un atto unilaterale del Miur (conferma la FLCGIL) e molto probabilmente conterrà in tutto o in parte (questo sarà un dato importante) alcune delle condizioni sulle quali si era già trovato un accordo, ad es. la limitazione dell'arbitrio del Dirigente Scolastico alla scelta dei docenti che presentano la candidatura nella propria scuola, mentre non sappiamo come si comporterà con i titoli. La discrepanza tra la proposta del Miur (48) e le richieste dei sindacati (10) è notevole.
Al momento ricordiamo quali sono le procedure previste dalla legge 107/2015
"78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.
79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le qua-
li sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico."
Nella legge dunque non si fa riferimento a quel miniconcorso di istituto al quale si era arrivati nella contrattazione, e che era condiviso anche dall'Amministrazione, che aveva emanato a questo proposito un comunicato nel quale si metteva in evidenza la procedura "Saranno le scuole stesse, sulla base di precisi criteri improntati alla massima trasparenza, ad individuare, fra i docenti presenti nel loro ambito territoriale, quelli più adatti, per profilo professionale, al loro progetto formativo. Si tratta di una delle novità previste dalla Buona Scuola per valorizzare l'autonomia scolastica"
Allo stesso modo potrebbe ritornare anche il colloquio che, seppure previsto dalla legge, i sindacati erano riusciti a non far inserire nella sequenza contrattuale.
Probabilmente sarà questo il punto di partenza per scrivere il nuovo atto che disciplinerà la chiamata diretta, i tempi sono molto stretti, e i Dirigenti Scolastici sono in attesa di direttive.