Mobilità. Chiamata diretta degli insegnanti: trasparenza e criteri omogenei un diritto per chi sarà trasferito negli ambiti territoriali
La “chiamata diretta” da parte del Dirigente scolastico, per i docenti trasferiti negli ambiti territoriali, è uno dei grandi nodi da sciogliere per la mobilità 2016/17.
La “chiamata diretta” da parte del Dirigente scolastico, per i docenti trasferiti negli ambiti territoriali, è uno dei grandi nodi da sciogliere per la mobilità 2016/17.
La questione, già segnalata da molti docenti, è emersa con tutta la sua problematicità in sede di contrattazione tra sindacati e MIUR.
La legge 107 introduce, infatti, questa novità che rappresenta sicuramente uno stravolgimento delle regole e dei criteri seguiti fino al corrente anno scolastico per l’assegnazione dei docenti alle scuole.
I Dirigenti scolastici, infatti, non hanno mai avuto voce in capitolo sull’argomento per quanto riguarda l’assegnazione della scuola di titolarità o l’assegnazione di una supplenza annuale che è stata sempre stabilità dagli uffici scolastici provinciali in base a precise e specifiche graduatorie. Anche per le supplenze brevi, gestite dalle singole scuole e, quindi, dai rispettivi Dirigenti scolastici, la nomina del docente non è mai stata a discrezione del DS, ma ha sempre rispettato specifiche graduatorie.
Con le nuove disposizioni della legge 107, sembra che questa oggettività nell’attribuzione degli incarichi ai docenti sparisca e si dia ampio spazio a criteri poco chiari che potrebbero lasciare spazio libero alle autonome decisioni dei Dirigenti scolastici.
I Dirigenti scolastici, in questo modo, potrebbero effettuare le loro scelte in base a elementi puramente soggettivi ,utilizzati a loro discrezione, senza tener conto del servizio e dei titoli, quindi del punteggio spettante ai docenti che presentano la loro candidatura nella scuola mediante curriculum.
Coma verrà valutato, quindi, il curriculum dei docenti da parte del Dirigente scolastico?
Una risposta chiara e precisa a questa domanda non esiste ancora e questo è causa di non poche preoccupazioni per i docenti direttamente coinvolti negli ambiti e conseguentemente nella “chiamata diretta”.
I sindacati si sono fatti portavoce di questa richiesta e chiedono al MIUR posizioni precise e chiare a tutela dei diritti dei docenti.
Nell’incontro del 12 gennaio, infatti, i sindacati hanno fatto emergere questa esigenza e hanno chiesto di introdurre, in sede di stesura del CCNI, una fase contrattuale in cui si stabiliscano i criteri per la chiamata diretta, proponendo la definizione e la valutazione di titoli validi per costituire una graduatoria, utile al Dirigente Scolastico per la scelta del docente all'interno dell'ambito territoriale.
Il MIUR non ha mostrato, però, apertura e disponibilità nei confronti di questa richiesta e, per ora, non si prevedono graduatorie e la chiamata diretta rimarrebbe “regolata” dalle disposizioni inserite nella legge 107.
E’ utile, a questo punto, esaminare quanto prevede in merito la legge 107, evidenziando le parti che richiederebbero una maggiore esplicitazione
L’argomento “chiamata diretta” viene trattato nei commi 79 – 80 – 81 e 82.
Nel comma 79 si stabilisce che:
“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”
Quello che appare chiaro in questo comma è che dovrà essere il Dirigente scolastico a proporre gli incarichi ai docenti trasferiti nell’ambito territoriale del quale fa parte la scuola. Sul come e sul perché non si stabilisce niente, anzi la congiunzione aggiuntiva “anche” utilizzato nella frase “propone gli incarichi ai docenti ……….. anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi”, può far dedurre che le candidature presentate potrebbero anche non essere valutate e questo sembrerebbe a totale discrezione del Dirigente scolastico.
A parere della scrivente sarebbe meglio evitare disposizioni così “fumose” che potrebbero dar vita a interpretazioni soggettive e, come tali, differenti da una scuola ad un’altra e questo sempre a discapito dei docenti coinvolti in prima persona.
Nel comma 80 viene stabilito quanto segue:
“Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.”
Nel succitato comma si entra maggiormente nel lo specifico della “chiamata diretta”, infatti si parla di valorizzazione del curriculum e delle esperienze e competenze professionali dei docenti, ma in modo molto generico, forse troppo. Sembrerebbe, infatti, ancora una volta, che questa valorizzazione sia totalmente discrezionale e come tale possa essere effettuata liberamente e autonomamente dai Dirigenti scolastici senza regole omogenee valide in tutte le scuole e per tutti i Dirigenti scolastici.
Viene stabilito, inoltre, che il Dirigente scolastico potrebbe svolgere colloqui con gli insegnanti che presentano curriculum, al fine di stabilire a quale docente proporrà l’incarico triennale.
Anche su questo aspetto, però, sarebbe necessaria e doverosa una maggiore chiarezza:
Su cosa verterà il colloquio? Quali tematiche potrebbero essere determinanti per la scelta del docente?
Ancora domande senza risposta!
Il comma si conclude evidenziando la necessità di trasparenza e pubblicità dei criteri adottati che verrebbero garantiti mediante pubblicazione nel sito internet della scuola, dove dovranno essere pubblicati anche gli incarichi conferiti ai docenti e il loro curriculum. Il problema maggiore, a parere della scrivente, è che questa trasparenza nei criteri adottati non dovrebbe essere resa pubblica a posteriori rispetto al conferimento degli incarichi, ma dovrebbe essere ben chiara non solo prima delle proposte di incarico, ma entro i termini di presentazione della domande di mobilità 2016/17.
Nel comma 81 si sottolinea che:
“Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi”
Questa disposizione conferma il timore di molti docenti nei confronti della “chiamata diretta”, totalmente a discrezione del Dirigente scolastico che, in quanto libero e autonomo nelle sue decisioni, potrebbe fare “favoritismi”.
Se questo timore fosse infondato perché stabilire nero su bianco questo obbligo per i Dirigenti scolastici?
Infine nel comma 82 si chiarisce che:
“L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico”
Nel succitato comma, a proposito dell’incarico che dovrà conferire l’USR, trattandosi di assegnazione anche d’ufficio, sarebbe utile, anche in questo caso, conoscere i criteri adottati nel caso in cui ci fossero più docenti da “sistemare” per la stessa classe di concorso in una delle scuole dell’ambito territoriale di titolarità.
Sono molte, quindi, le criticità che è necessario eliminare per evitare ingiustizie e discriminazioni arbitrarie tra insegnanti che hanno gli stessi diritti e che svolgono la stessa attività e solo graduatorie stilate con criteri oggettivi potrebbero evitare questo .
Il prossimo incontro, previsto per il 21 gennaio, sarà forse decisivo per analizzare la questione, anche se sono tanti ancora i nodi da sciogliere (ambiti territoriali, fasi della mobilità, mobilità interprovinciale…..), ma sicuramente uno di questi è proprio la “chiamata diretta”. Non ci resta che aspettare gli esiti di questo incontro.