Vigilanza alunni: suona la campanella, di chi al responsabilità della sorveglianza. Termina il normale servizio dei docenti?
Non sempre, ed a conferma di ciò emergono una miriade di circolari e regolamenti, ma a volte anche prassi senza alcun regolamento e circolare, che di fatto prolungano l’orario di servizio del personale docente e si entra in quella casistica che è propria del lavoro straordinario ovvero andare oltre il normale orario di servizio come contrattualizzato.
Le norme di riferimento in tema di vigilanza degli alunni all’uscita della scuola sono varie e cito l’ art. 29 del CCNL/2007 che stabilisce al comma 5 che il docente è tenuto ad “assistere all’uscita degli alunni”, il CCNL 2006/09 alla Tabella A dei profili ATA, per l’ area A prevede che il personale “……..E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”, norma che si armonizza con quella prevista dalla legge finanziaria 2003, art. 35 comma 3 Legge 289 del 27/12/2002, e poi Il Codice Civile, art. 2047; art 2048, la Legge n.312 – 11/07/80 articolo 61, il testo unico – DLgs 297/94, art. 10 comma 3 lettera a, lì ove prevede l’ adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo, il DPR n. 275/99 artt. 3,4,8, che norma l’autonomia organizzativa della scuola, la CM n.105 del 16.4.1975, l’ art. 25 del D.lgs n.165/2001 in merito ai poteri organizzativi e dirigenziali facenti capo alla Dirigenza Scolastica.
Ma, come anticipato, esiste un vero caos.
Ogni scuola ha un proprio regolamento e spesso il tutto non coincide. Può una materia come questa, così delicata, essere rimessa all’autonomia organizzativa delle scuole? Scuole che a volte accettano anche liberatorie che giuridicamente non hanno alcun valore?
No, non può, però succede ed alla fine la patata bollente viene scaricata sullespalle del personale scolastico.
Penso per esempio alla questione dell’età dello studente. La giurisprudenza consolidata in tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, afferma che il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno.
Con quale criterio si può decidere se l’alunno è maturo? Basta la sola età anagrafica? Ovviamente no, devono essere compiute una serie di valutazioni ma che non possono cadere esclusivamente sulle spalle del docente e neanche su quelle della scuola, ed è per questo che la materia considerata necessita assolutamente di una disciplina organica e condivisa.
Il comportamento da attuare dovrebbe essere il seguente: il docente una volta terminato il proprio orario di servizio è corresponsabile dell’uscita degli alunni sino alla porta di ingresso della scuola, a quel punto si verifica un passaggio di vigilanza, il collaboratore scolastico in servizio vigilerà sull’alunno , e se superati i canonici 10/15 minuti, quelli che vengono ritenuti per prassi come tolleranza, i genitori non si presentano a scuola, lo studente dovrà essere affidato alla Dirigenza Scolastica che provvederà a contattare la famiglia, se la famiglia non sarà rintracciabile a quel punto la Scuola è tenuta a contattare i Vigili urbani perché possa il minore essere accompagnato a casa.
Dunque i docenti non hanno alcun obbligo di vigilare sugli alunni quando questi hanno superato il cancello di ingresso della scuola, ma, come ben sappiamo, i docenti, in particolar modo nella primaria, pur avendo terminato l’orario di servizio,non assistono all’uscita degli alunni, come previsto dal contratto, ma vigilano su questi,anche per senso di responsabilità, e non si recano oltre i cancelli della scuola fino a quando non giungono i genitori ecc del minore. Ciò accade o perché è il regolamento d’istituto a prevederlo, o perché è una
circolare o perché la scuola non ha previsto alcuna disciplina in tal senso e ciò è un grave errore, poiché se allo studente dovesse accadere qualcosa, la mancata previsione di una misura adeguata da parte della scuola sarà sintomo di illecito civile se non penale. Quando si realizza tale fattispecie il docente deve pretendere immediatamente l’emissione di ordine di servizio, perché in quel frangente, quando è terminato il suo orario di servizio, pur non essendo tenuto, si assume una responsabilità rilevante nell’atto di prendere in custodia il minore, in mancanza di ordine di servizio il docente, stante la normativa citata, dovrebbe affidare il minore al collaboratore scolastico oppure direttamente alla Dirigenza Scolastica.
Nel caso in cui il docente sia costretto all’effettuazione della vigilanza, per ordine di servizio, per regolamento, circolare o per situazione di fatto, che è cosa diversa dall’assistenza degli studenti, e dunque situazioni in ogni caso illegittime poiché assistenza vuol significare che se i genitori o chi per loro non sono presenti all’atto dell’uscita degli studenti altro non dovrà fare che assegnare il minore al collaboratore scolastico, dovrà conteggiare i minuti in più effettuati e comunicarli alla dirigenza scolastica con atto scritto per conseguire anche ai sensi dell’art. 2126 del c.c., e dell’art. 36 Cost., il riconoscimento della retribuzione per l’attività effettivamente svolta anche se l’autorizzazione all’espletamento della stessa ed il suo stesso svolgimento siano avvenuti in contrasto con le disposizioni contrattuali di settore, ma necessarie od inevitabili, stante la situazione maturata nel caso di specie.
Ci tengo a precisare che, a parer mio, sia la richiesta che il conseguimento del pagamento di una mera attività non dovuta non sono finalizzati a legittimare la stessa, che deve essere una eccezione e non la canonica eccezione diventata regola.