Assenze per visite specialistiche: la nota INPS
Anche l'INPS interviene sulla assenze per visite specialistiche, dopo le sentenze del TAR Lazio n. 5711 e 5714 del 17/4/2015.
Anche l'INPS interviene sulla assenze per visite specialistiche, dopo le sentenze del TAR Lazio n. 5711 e 5714 del 17/4/2015.
Il Tribunale Amministrativo ritiene che la novella legislativa non possa avere un carattere immediatamente precettivo ma che, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, necessiti di "una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento".
Pertanto- in attesa di eventuali ulteriori indirizzi applicativi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, che l'INPS ha già provveduto a richiedere – e nelle more di una rivisitazione della disciplina contrattuale che regoli la materia con carattere di omogeneità per tutti i comparti e le aree di contrattazione, il messaggio Hermes 3629 del 27/3/2014 deve intendersi revocato nella parte attuativa della circolare annullata.
Nel frattempo le Strutture in indirizzo faranno riferimento al messaggio Hermes n. 19405/2011, paragrafo n. 2 pagina 2, alla pregressa circolare n. 10/2011 DFP, paragrafo n. 3, pagina 5, dedicato al titolo giustificativo di tale tipologia di assenze, alle modalità definite da orientamenti giurisprudenziali consolidati ed alla configurazione delineata dagli orientamenti applicativi forniti dall'ARAN.
Dunque, attualmente, le assenza ascrivibili alle predette fattispecie potranno essere imputate dai dipendenti anche a malattia, secondo i criteri applicativi previgenti, restando impregiudicata la possibilità (non più l'obbligo) per gli interessati di fruire dei permessi ex art 19, comma 2, CCNL comparto del personale degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 94-97 ("per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati"), dei brevi permessi ex art. 20 o dei permessi sanitari a recupero in luogo dell'intera giornata di assenza per malattia, per la quale operano le decurtazioni previste dal l'art. 71, comma 1, l. 133/2008 (per cui sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio) e che rileva ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Nel caso in cui l'assenza per l'espletamento di tali visite e/o esami diagnostici sia imputata a malattia ovvero ex art. 19, comma 2, il dipendente:
– dovrà produrre attestazione
– di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico privato
– che riporti anche l'orario della prestazione: l'attestazione deve contenere l'indicazione del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell'orario di entrata e di uscita del dipendente della struttura presso cui si è effettuata la prestazione
; – dovrà – nel rispetto degli obblighi correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro
– comunicare in via preventiva, rispetto alla data programmata per l'effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico l'esigenza di assentarsi al fine di consentire all'amministrazione di valutare le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all'assenza de quaed adottare le misure che il caso richiede.
Il messaggio INPS del 18 maggio 2015