Assenza per visita specialistica imputata a malattia: si cambia, ma non tutto è chiaro

Di Lalla
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di Paolo Pizzo – La legge di Stabilità interviene sulle assenze per visita specialistica imputata a malattia. Finora nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione

di Paolo Pizzo – La legge di Stabilità interviene sulle assenze per visita specialistica imputata a malattia. Finora nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione

Il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 il quale finora in base alla legge n. 111/2011 ha previsto che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Le assenze dal lavoro per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sono state più volte oggetto di approfondimento nel nostro servizio di consulenza (“chiedilo a Lalla”) e in altri articoli apparsi in home page (es. Assenze per malattia e personale della scuola: la visita specialistica).

Abbiamo così puntualmente constatato come la materia sia stata oggetto di modifica negli anni e, solo a partire dal 2011, nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, sia stata inserita in un’apposita legge e anche semplificata.

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Fino al 2011, infatti, quando l’assenza per visite specialistiche veniva imputata a malattia, per sapere le modalità con le quali il dipendente poteva fruirne bisognava fare riferimento alla Circolare Ministeriale n. 301/1996, a quella del Ministero del Lavoro n. 8/2008 e a diversi Orientamenti ARAN in materia.

Tutti comunque concordi nello specificare che gli accertamenti diagnostici e clinici e le visite mediche potevano essere equiparate alla malattia SOLO se con particolari caratteristiche e requisiti:

1. impossibilità di essere effettuati fuori dall’orario di lavoro 2. richiesta del medico 2. certificazione della struttura.

Sennonché l’art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011) ha stabilito: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

Ciò è stata per così dire una svolta in quanto finalmente si è reso chiaro (e soprattutto inserito in una legge) ciò che prima era legato solo a delle circolari o ad orientamenti ARAN in materia.

La legge, infatti, così come affermato successivamente dalla stessa ARAN (e come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011), ha stabilito che ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come ASSENZA PER MALATTIA è SUFFICIENTE la presentazione da parte del dipendente della SEMPLICE attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche PRIVATI che le hanno effettuate, SENZA ALCUN ULTERIORE ADEMPIMENTO O FORMALITÀ AGGIUNTIVE.

Cadeva così l’obbligo di giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate SOLO IN ORARI COINCIDENTE CON QUELLO DI LAVORO.

A distanza di due anni si cambia, ma non tutto è chiaro. Vediamo perché.

Il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e ora prevede testualmente:

“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL’ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA  QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”

Bisogna subire notare come sia rimasto inalterato l’incipit dell’articolo ovvero “in cui l’ASSENZA PER MALATTIA….”

Quindi non c’è dubbio che si continua a parlare di “assenza per malattia” ovvero quando il dipendente decide di imputare l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici a “malattia”.

A questo punto, per comprendere meglio il nostro ragionamento finale, è utile ricordare ciò che il Ministero del Lavoro con circolare n. 8/2008 indicava:

se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è IMPUTATA A MALATTIA, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, le assenze in questione saranno trattate dall’amministrazione COME ASSENZE PER MALATTIA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA. ESSE QUINDI DEBBONO ESSERE CONSIDERATE PER LA DECURTAZIONE RETRIBUTIVA AI FINI DELL’ART. 71, COMMA 1, DEL D.L. N. 112 DEL 2008 E DEBBONO ESSERE CALCOLATE QUALI GIORNATE DI MALATTIA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 71, COMMA 2. In proposito, si fa rinvio a quanto già detto nella circolare n. 7 del 2008.

In poche parole, se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, tale GIORNO rientrerà nel periodo di comporto (artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e la scuola dovrà altresì applicare al dipendente la trattenuta “Brunetta”.

Ci lasciano quindi un po’ perplessi quelle modifiche contenute nel nuovo articolo: “l’assenza è giustificata” con “il permesso è giustificato” e quel “anche in ordine all’orario”, quest’ultima facendo presupporre che ai fini della reale fruizione del “permesso” bisogna indicare l’orario della visita.

Quindi ci domandiamo: se l’assenza continua ad essere considerata “malattia” (“Nel caso in cui l’assenza per malattia”…) e quindi rientra nel periodo di comporto e si ha la trattenuta “Brunetta”, che senso ha parlare di “permesso”? Esiste forse la malattia “ad ore” o per la quale si ha bisogno di chiedere un “permesso”? Non a caso gli Orientamenti ARAN in materia (richiamati anche dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996) hanno sempre affermato che “Viene ESCLUSO, inoltre, il FRAZIONAMENTO DELLA GIORNATA DI ASSENZA PER MALATTIA”.

La malattia, infatti, deve necessariamente essere intesa per l’intera giornata e non può certo essere ad “ore”. Inoltre, non necessita di un “permesso”. È, appunto, “malattia”.

Giova inoltre ricordare, così come specificato nella Circolare Ministeriale e in quella del Ministero del lavoro sopra citate, che quando il dipendente non vuole imputare la visita specialistica a malattia (con tutto ciò che quindi comporta: periodo di comporto e trattenuta “brunetta”), può sempre fruire dei permessi per motivi familiari e personali (artt. 15 e 19 CCNL/2007) o ad ore (art. 16 CCNL/2007). In poche parole nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a RICHIESTA, OLTRE CHE DELL’ASSENZA PER MALATTIA, ANCHE di un permesso a recupero.

Insomma: o è giorno di malattia o è permesso.

Il tanto atteso parere è arrivato, ma ci lascia perplessi

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