Assegnazione cattedre comuni e potenziamento, Bruschi: decide dirigente. Titolari su ambito si possono utilizzare in diversi indirizzi
L'ispettore del Miur Max Bruschi, sul suo profilo FB, ha pubblicato un interessante modello, che potrebbero usare i dirigenti scolastici per gli avvisi relativi ai posti vacanti che devono assegnare tramite chiamata diretta.
L'ispettore ha fornito il modello è contemporaneamente lo ha illustrato, mettendo in evidenza i punti di forza.
L'ispettore del Miur Max Bruschi, sul suo profilo FB, ha pubblicato un interessante modello, che potrebbero usare i dirigenti scolastici per gli avvisi relativi ai posti vacanti che devono assegnare tramite chiamata diretta.
L'ispettore ha fornito il modello è contemporaneamente lo ha illustrato, mettendo in evidenza i punti di forza.
Nel medesimo intervento Bruschi ha esposto come dovrebbe essere gestito, a suo avviso, l'organico dell'autonomia da parte del dirigente scolastico, evidenziando innanzitutto che l'organico è unitario, quindi non vi sono docenti che devono necessariamente restare su cattedra e altri che devono coprire i posti di potenziamento. La distribuzione delle ore e delle cattedre è competenza esclusiva del dirigente, che può benissimo, afferma l'ispettore, creare delle cattedre miste, in parte curricolari e in parte di potenziamento, soluzione che lo stesso afferma di prediligere.
Da ciò discende che negli avvisi si dovrebbe fare rifermento all'organico dell'autonomia, salvo casi conclamati di attribuzione di classi di concorso in potenziamento totalmente estranee sia agli ordinamenti didattici sia agli eventuali cambiamenti negli ordinamenti predisposti dall’istituzione scolastica nell’ambito delle quote di autonomia: quelle cattedre sono “ipso facto” di potenziamento .
Eccetto i casi suddetti, il DS potrà decidere di destinare al potenziamento anche un docente, che da decenni insegna su posto curricolare e, viceversa, destinare un neo immesso o un docente, arrivato su posto di potenziamento, su posto comune.
Le opzioni, afferma Bruschi, sono nelle mani del DS. La distinzione, effettuata dagli uffici Scolastici Provinciali, tra posti comuni e di potenziamento, sulla base della quale hanno assegnato i docenti alle scuole, è frutto di un'operazione contabile e nulla più, che lo stesso avrebbe evitato di fare.
L'ispettore affronta anche la questione di quegli istituti di istruzione superiore, di cui fanno parte diversi indirizzi (ad Liceo Classico, scientifico, Tecnico) e che presentano distinti codici meccanografici. Secondo Bruschi, il dirigente può utilizzare uno stesso docente nei diversi indirizzi dell'istituto, almeno i docenti titolari su ambito, mentre per i docenti con titolarità su scuola e con codice relativo a un indirizzo, bisogna prestare molta attenzione: è possibile comunque utilizzarli, facendo perno sulla gestione unitaria dell'organico dell'autonomia, in altri indirizzi, purché si ottenga l'assenso del docente interessato o una delibera del collegio dei docenti.
La gestione suddetta, conclude l'ispettore, può essere utile ad evitare il continuo cambiamento di docente per coprire gli spezzoni orari (uno dei casi – afferma Bruschi – che ho visto in sede di esame distato, riguardava una classe che, in nome dello spezzone, aveva cambiato in 5 anni 12 docenti… e si trattava di una cosiddetta “disciplina di indirizzo”: il diritto costituzionale agli apprendimenti era andato totalmente a farsi benedire): si può attribuire quindi lo spezzone a un docente (non supplente) della scuola, facendogli completare l'orario di cattedra su potenziamento e assicurando conseguentemente la continuità didattica agli alunni.
In conclusione, possiamo affermare che Bruschi ha una concezione della gestione dell'organico dell'autonomia, secondo cui il DS, una volta che l'Amministrazione gli ha assegnato i docenti oltre a quelli che lo stesso assume dall'ambito territoriale di riferimento, ha mano libera nella distribuzione delle ore e nell'attribuzione dei posti.
Quanto espresso da Bruschi si allinea perfettamente a quanto affermato dal Miur nella nota n. 2805 dell'11/12/2015, dove leggiamo che:
“l’organico dell’autonomia, andrà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi”. Nella previsione del legislatore, al comma 5 dell’articolo unico della Legge 107 si stabilisce che l’organico dell’autonomia è funzionale “alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.