Area unica sostegno secondaria II grado. Subito per Graduatorie di istituto II e II fascia, Graduatorie provinciali nel 2017/20. Il testo dell’emendamento
red – Saranno unificate anche le aree nelle graduatorie del prossimo (non l’attuale) concorso mentre per il prossimo aggiornamento, nelle graduatorie provinciali saranno unificate soltanto gli elenchi esauriti. Insomma, la ciambella dell’area unica è venuta fuori senza il buco. E c’è scontro tra chi voleva l’unificazione delle aree anche per la prima fascia e le Gae fin da subito e chi no. Il testo integrale dell’emendamento in VII commissione cultura
red – Saranno unificate anche le aree nelle graduatorie del prossimo (non l’attuale) concorso mentre per il prossimo aggiornamento, nelle graduatorie provinciali saranno unificate soltanto gli elenchi esauriti. Insomma, la ciambella dell’area unica è venuta fuori senza il buco. E c’è scontro tra chi voleva l’unificazione delle aree anche per la prima fascia e le Gae fin da subito e chi no. Il testo integrale dell’emendamento in VII commissione cultura
Ieri, esultanze e malcontenti tra i sostenitori dell’area unica per il sostegno. Una soluzione che qualcuno ha definito cerchiobottista, comunque mediana, che scontenta molti.
Il testo dell’emendamento al Decreto istruzione
"Al comma 3, aggiungere, i seguenti commi:
3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all’ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78, sono unificate. Allo stesso comma 5 del suddetto articolo 13, le parole «nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono cancellate. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le aree di cui al comma 3-bis, sono, pertanto, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie d’istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 di cui sopra, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie."